La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80,del 29 aprile 2021, ha indicato ai Comuni un obbligo di ripiano ravvicinato, con conseguenze severe sulla capacità di tenuta della fragilità finanziaria degli enti locali.

 

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Dr. Pietro Cusati, giurista e giornalista

Roma, 18 maggio 2021. Interventi legislativi  poco chiari e superficiali che non affrontano un problema  abbastanza complesso relativo alla  fragilità finanziaria in cui versano molti Comuni  Italiani,Province  ed altri enti locali, per far fronte alle ricadute della sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 29 aprile 2021, anche considerata la ravvicinata scadenza del termine per l’approvazione del bilanci 2021/2023. Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, Amministrazioni centrali interessate,in particolare il  Ministero dell’Economia, il Ministero dell’Interno devono intervenire con urgenza ad adottare  soluzioni normative. La Corte Costituzionale con la sentenza n.80, del 29 aprile 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ,Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. La sentenza della Corte costituzionale n. 80del 29 aprile 2021 ha  indicato  un obbligo di ripiano in un arco temporale ravvicinato delle passività determinate dalle anticipazioni di liquidità a suo tempo acquisite dagli enti locali,  con conseguenze severe sulla capacità di tenuta finanziaria di centinaia di amministrazioni. La Consulta  interviene  sui risvolti finanziari, modalità di ripiano e appostamento in bilancio, delle anticipazioni di liquidità a suo tempo erogate agli enti locali per facilitare il pagamento dei debiti commerciali pregressi. L’incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), le condizioni di disavanzo, la debolezza della riscossione, la povertà di risorse standard ,quelle sulle quali agisce il Fondo di solidarietà comunale, FSC) e l’inefficace disciplina dei ripiani degli enti in crisi, sono tutti elementi che concorrono a delineare un perimetro di debolezza finanziaria convergente sul 15% circa di enti locali, di massima alcune decine di grandi e medie città del Centro-Nord e ampie fasce di enti locali del Sud, delle Isole e delle aree interne appenniniche. La  Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del 2020 relativa ad alcuni aspetti della gestione dei piani di riequilibrio ,cd. predissesto, stabilisce che le cause delle crisi finanziarie non sono da ricercare esclusivamente nella cattiva amministrazione e possono ricondursi a “condizioni socioeconomiche dei territori”, quindi all’insufficienza delle risorse disponibili per lo svolgimento delle normali funzioni degli enti locali.  ANCI  e UPI,le due associazioni che rappresentano i Comuni e le Province d’Italia,hanno inviato una lettera alla Ministra dell’Interno Lamorgeseed hanno sollecitato un confronto all’interno della Conferenza Stato-Città per affrontare le problematiche degli Enti Locali con difficoltà finanziarie strutturali. I mittenti della Lettera hanno espresso la volontà di affrontare tempestivamente gli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 che, a loro avviso, rischia di ampliare il fenomeno dei “Dissesti” e dei “Predissesti”.  Anci e Upi chiedono  un intervento sistemico in grado di impedire che “le convergenti debolezze precipitino in un tracollo della capacità amministrativa nelle funzioni di molti Enti Locali, accentuando i divari territoriali”, così come un intervento articolato sulle Amministrazioni locali più deboli, “per attenuare in modo significativo i vincoli rappresentati dalla copertura annuale di disavanzi sproporzionati alle capacità locali, aumentare la capacità amministrativa nei campi finanziario, tecnico, sociale e della sicurezza e innestare un percorso di reale convergenza verso una stabilità della gestione, anche finanziaria”.L’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, con l’obiettivo di mantenere il periodo trentennale di ripiano delle anticipazioni per il pagamento di debiti commerciali pregressi, coerente con le restituzioni a suo tempo stabilite dal Dl. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni della Corte Costituzionale .L’attenuazione dei vincoli da “Fcde”, che può essere attuata con misure straordinarie e temporanee di riduzione della percentuale obbligatoria di accantonamento, accompagnate però da un intervento di incentivazione al recupero di crediti tributari e tariffari agevolato dall’abbattimento di sanzioni e interessi e da un ampio periodo di rateizzazione. Pare opportuno assegnare a questo tipo di intervento le risorse che sembrano destinate ad un nuovo flusso di anticipazioni per il pagamento dei debiti commerciali pregressi. Lo stesso obiettivo può essere ottenuto indirettamente destinando la nuova liquidità al prefinanziamento dell’azione di recupero agevolato delle entrate proprie, con facoltà di ridurre “Fcde” proporzionalmente e obbligo di provvedere prioritariamente e tassativamente ai pagamenti tuttora inevasi.

 

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