IL PROCESSO CRESCENT

 

Avv. Giovanni Falci

(penalista-cassazionista-scrittore)

Avv. Giovanni Falci

SALERNO – Ormai in dirittura di arrivo per il grado di appello il cd “Processo Crescent” fa ancora parlare di se forse ad opera di una frangia di integralisti giustizialisti che vorrebbero ribaltare il consenso politico di De Luca con una sentenza di condanna.

In questo processo invece che muoverci su di una notizia di reato, si è cercata la notizia di reato da parte di associazioni che, a mio avviso, perseguono solo obiettivi politici che nulla hanno a che vedere con la giustizia penale.

“DATEMI SEI RIGHE SCRITTE DAL PIÙ ONESTO DEGLI UOMINI, E VI TROVERÒ UNA QUALCHE COSA SUFFICIENTE A FARLO IMPICCARE”.

La frase di Richelieu deve essere ricordata prima di ogni processo penale.

Questa frase ci scandalizza perché scolpisce il più manifesto degli errori giudiziari e ci fa paura perché può essere vera.

Annuncia il terribile potere manipolatorio della logica in base al quale “il più onesto degli uomini” diventa “il più certo dei colpevoli”.

Ancora meglio, con una citazione molto più recente: anche in questo processo si è cercato un “REATO IN CARNE ED OSSA” come ebbe a dire il Rettore dell’Università di Salerno Roberto Racinaro all’indomani della sua assoluzione in un processo di alcuni anni fa di cui tutti conosciamo gli esiti per il clamore mediatico e scandalistico che accompagnò l’arresto di quel signore innocente, di quella persona per bene come si dice al cinema.

abbiamo fatto almeno 20 esposti”; (giustizia a chili)

attività civica di contrasto”; (contraddittorio civico)

conflitto di interessi Zampino-Comune”; (aspettiamo la legge da anni)

nessun edificio privato era previsto nel programma di Boighas (tranne a dimenticarsi che era semplicemente previsto un albergo a forma di C);

culturalmente non era la scelta migliore”; (quindi abuso culturale)

sul piano storico e paesaggistico della città” (il degrado)

Tutto testuale, tratto dalle deposizioni del Presidente Italia Nostra, e del collega Presidente del comitato “no crescent”.

MA CHE SIGNIFICA?

C’è l’abuso, questa volta veramente abuso, del termine “culturale” per nascondere il nulla.

In realtà, dietro queste incomprensibili affermazioni vuote di contenuto, si è capito, è sfuggito, il vero movente di questa operazione: IL RISENTIMENTO.

Il risentimento che è cosa ben diversa dalla RIVOLTA: non vanno confusi questi concetti. Dal risentimento nasce L’INVIDIA per ciò che non si è e non si ha; il risentimento è sempre risentimento contro se stessi.

L’arch. Cuomo è stato chiaro: lui aveva progettato la cittadella giudiziaria che poi non è stata condivisa rispetto a quella progettata da Chipperfield.

Non c’era mica bisogno di uno studio di progettazione di un inglese per fare quell’opera?

E’ questo il classico atteggiamento e ragionamento provinciale, se non addirittura paesano, di vedere le cose.

Che è poi lo stesso atteggiamento provinciale, paesano e ottuso di vedere la trasformazione urbana di una città come Salerno che si affaccia sul mediterraneo e non sulle “chiancarelle” tra topi e scarafaggi.

Lo stesso atteggiamento provinciale di Cuomo di offendere De Luca sulle pagine di un quotidiano (nel fascicolo del PM ci sono anche le copie degli articoli di stampa) definendolo “cafone Sceicco” che vuole fare di Salerno una novella Dubai.

Si poteva anche ricorrere, e Cuomo da cattedratico lo avrebbe dovuto fare, ad altri paragoni non offensivi come per esempio evocando i Comuni del Rinascimento che gareggiavano tra di loro per superarsi in opere d’arte e monumenti, come faceva quel “cafone” di Lorenzo il Magnifico a Firenze, i Gonzaga a Mantova o gli Sforza a Milano (la cupola del Brunelleschi è, per inciso, l’edificio più fuori scala al mondo per antonomasia; chissà cosa avrebbe prescritto Messere Miccio).

IL COMUNE (viene sempre così definito, senza nome e cognome, anche se non risulta tra gli imputati, anzi è parte civile).

Il Comune si è rifiutato di partecipare ad un convegno di Italia Nostra;

Il Comune non ha interesse a partecipare al tavolo tecnico con Italia Nostra e Sovrintendenza;

“la sovrintendenza compare nella mostra sull’architettura contemporanea e Italia Nostra no”.

ECCO ALLORA IL RISENTIMENTO.

Ma perché prendersela con De Luca e con gli altri imputati se Italia Nostra è stata anche esclusa dal TAR Salerno nel procedimento concluso con la sentenza del 05.07.2016: “Non si configura l’inammissibilità del gravame per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di Italia Nostra non avendo veste di controinteressato né formale né sostanziale”;

in parole povere “NON SIETE NIENTE E NESSUNO IN QUESTA VICENDA”.

Chissà se partirà anche in questo caso una denuncia.

In realtà la prima cosa che dovremmo chiederci è: grazie a quali atti e a quali persone fisiche si è potuto edificare il “Crescent”?

Sembrerebbe a seguire parte della stampa che si è occupata del caso che questa importante opera urbanistica frutto di studi di fior fiore di architetti internazionali, sia il frutto di una idea e di una decisione del solo Vincenzo De Luca.

In realtà le cose stanno in maniera differente.

Al di là dei tecnici e politici imputati, l’opera si è potuta realizzare anche perché sono intervenute pronunce giudiziarie sia in ambito amministrativo che in ambito penale.

Io ho proposto al Tribunale e l’ho ribadito in appello, la soluzione del processo con una EQUAZIONE GIURIDICA, ho proposto, cioè, di trovare l’incognita, la X, attraverso una addizione e una sottrazione da effettuarsi nel capo di imputazione di cui ci siamo occupati.

L’operazione consiste nell’aggiungere alle delibere ed atti amministrativi indicati nel capo L) (abuso di ufficio), che vanno dal 17.12.2007 al marzo 2012 (i permessi di costruire 7 e 6); aggiungere alcuni atti sottratti dal PM, nel senso di sottrazione aritmetica ovviamente, a quella operazione definita dal Tribunale nella sentenza di assoluzione di tutti gli imputati “gli aggiustamenti dell’originario impianto accusatorio”(tutta la questione dell’asta per la vendita dei terreni e dei diritti edificatori);

ed ancora tutti gli atti giudiziari successivi al 2012 (sentenze dei giudici amministrativi, provvedimenti dei giudici penali e Cassazione), definiti sempre nella sentenza di assoluzione del Tribunale “vincoli derivanti dalle pronunzie giurisdizionali nelle more intervenute”.

Senza questa operazione in questo processo, e in questo capo di imputazione, altrimenti MANCHEREBBERO DEI FATTI: alcuni che sono stati sottratti nella cronologia degli atti analizzati, altri non sono stati inseriti perché successivi alla formulazione dell’imputazione.

Per intenderci, il risultato delle addizioni innanzi indicate dovrebbe portare a questa formulazione: dopo la delibera 1304 del 2009 andrebbe aggiunto una ulteriore condotta “di avere intenzionalmente favorito Co.Ge.Fer. e la RCM Costruzioni nell’aggiudicazione dei diritti edificatori” (si badi bene le due società in concorrenza, perché questo è avvenuto!).

La vicenda è nota, dopo il primo esperimento di asta pubblica per la vendita dei diritti edificatori andato deserto, al secondo esperimento si sono presentati due soggetti, la CO.GE.FER. e la costituenda ATI che poi è divenuta Crescent srl.

Senza entrare molto nel dettaglio, con una differenza di meno del 2% (esattamente il 1,87%) come emerge dalla Relazione dei Consulenti della Procura, la COGEFER risultò aggiudicataria, ma venne poi esclusa per vizi inerenti le dichiarazioni obbligatorie;

la COGEFER presentò ricorso al TAR avverso la esclusione e vinse in detta sede,

IL COMUNE DECRETÒ L’AGGIUDICAZIONE A COGEFER.

La ATI presentò ricorso al Consiglio di Stato e vinse aggiudicandosi la asta.

IL COMUNE DECRETÒ L’AGGIUDICAZIONE ALL’ATI.

NESSUN INTERESSE HA SORRETTO L’OPERATO DEL COMUNE.

Il Comune come sempre viene definito dai PM ha solo eseguito quanto il Tribunale Amministrativo prima, e il Consiglio di Sato, dopo, hanno sentenziato.

La motivazione dell’archiviazione, di questo segmento della vicenda, è stato proprio il fatto che il Comune si è limitato ad eseguire quanto le sentenze avevano deciso.

Ora, se questo è vero, e se questo è nel processo, non si riesce a comprendere la ragione per cui i PM non ritengono di applicare lo stesso principio, lo stesso criterio e lo stesso ragionamento anche con le pronunce intervenute dopo il 2012.

Se il capitolo “gara per aggiudicazione suoli e diritti edificatori” esce dal “fuoco delle contestazioni” come dice il Tribunale nella sentenza appellata, perché questo segmento della vicenda è stato scandito dai provvedimenti dei giudici in sede amministrativa, non si capisce perché il TAR, il C.S. e la Cassazione penale non abbiano alcun peso nella vicenda quando intervengono in altri momenti e su altre delibere.

Quindi il capo di imputazione  andrebbe integrato nel seguente modo:

a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato del 23.12.2013, successivo parere con prescrizioni della Sovrintendenza, venivano rilasciati nuovi permessi di costruire nel 2015  che consentivano ai privati attuatori di realizzare SUPERFICIE RESIDENZIALE IDENTICA A QUELLA ASSENTITA NEL PRECEDENTE PERMESSO”;

Ancora, “con sentenza del TAR Salerno del 05.07.2016 veniva stabilito la regolarità degli oneri di urbanizzazione posti a carico dei soggetti attuatori”.

 

Così articolato il capo di imputazione non può comprendere tutta quella parte dall’ “INTENZIONALMENTE PROCURAVANO (…)” in poi perché non erano gli imputati a decretare la realizzazione dell’opera, ma erano i giudici amministrativi e penali.

Verrebbe a mancare il cuore del processo stesso.

E allora che resta di questa maratona giudiziaria che va avanti da oltre 10 anni?

Di questa apparentemente complessa vicenda processuale.

PERCHÉ APPARENTE COMPLESSITÀ?

Perché la vicenda, se calata nell’alveo del processo penale, è semplice e lineare a differenza degli aspetti complessi che invece la caratterizzano sul piano del diritto amministrativo e della tecnica urbanistica.

Siamo, in estrema sintesi, difronte ad una complicata  vicenda di diritto amministrativo (dico questo forse perché non esperto in materia mi sembra complessa), ma difronte ad una semplice vicenda di diritto penale.

E allora restano verbali e consulenze che si ha difficoltà a comprendere, che mi hanno costretto ad un lavoro supplementare di concentrazione (e questo sforzo in comune con il Presidente del Tribunale che ha  chiesto  in un esame testimoniale di un tecnico di essere più semplice nella esposizione).

In particolare vi è una pagina la pag. 32 della memoria di parte civile NO CRESCENT è un vero tripudio dell’acronimo.

Questa situazione linguistica apre la strada per una digressione che coinvolge anche noi operatori del diritto.

Anche la legge, la giustizia è fatta sempre più di acronimi (CEDU, BURC, TAR, ETC.). La lingua specialistica penale è oggettivamente, come tutte le lingue specialistiche scientifiche, complessa.

Ora nel nostro caso oltre la giuridica si è molto praticato anche L’URBANISTICHESE.

Si è usato, da parte di qualcuno, per definire la lingua dei giuristi, l’aggettivo “ESOTERICO” che vuole dire linguaggio tipico di una casta, che crea una distanza tra il linguaggio reale e il linguaggio legale a volte ingiustificato se non addirittura imbarazzante.

PERCHÉ SI È ARRIVATI A QUESTA SITUAZIONE?

AZZARDO UNA IPOTESI.

Noi tutti abbiamo metabolizzato quasi inconsapevolmente, un certo modo di esprimerci acquisito negli studi universitari, prima, e poi nella pratica forense o nel tirocinio nel mondo giudiziario, che ci ha reso, quasi inconsapevolmente, in modo sublimare, ha motivato un certo tipo di linguaggio e continuiamo ad esprimerci così perché così ci è stato insegnato.

QUESTO PERÒ NON È IL LINGUAGGIO DEL CITTADINO COMUNE.

E questo processo invece, forse più di altri, deve essere capito e compreso proprio dai cittadini a cui i mezzi di stampa offrono in pasto notizie su notizie; direi che quasi non si parla d’altro sui giornali locali; deve essere compreso dai “figli delle chianchiarelle” che dal processo hanno appreso per lo meno di potersi chiamare anche “nipoti dello scaricaturo” per quello che ha riferito l’arch. Spirito sulla denominazione di quella zona.

Invece questa ipertrofia spesso lessicale, spesso piena di barocchismi, purtroppo ci rende a volte, anzi sovente, compiaciuti di non essere compresi, anche dalla stampa stessa.

Perché, e questo è veramente patologico, questo è un problema importante.

Non uso un termine impegnativo a caso.

QUI È IN GIOCO UN PROBLEMA DI DEMOCRAZIA.

Attiene alla capacità del cittadino di comprendere e finanche controllare l’operato delle varie parti del processo.

Non siamo, cioè, SACERDOTI DEL DIRITTO che devono usare quei termini appropriati, e poco interessa se non si è compresi all’esterno.

E’ chiaro che ci sono situazioni inderogabili: nuda proprietà è cosa diversa da proprietà nuda, ma per es. “escussione” noi sappiamo cosa è, ma fuori da un’aula “interrogatorio” sarebbe più appropriato.

Esiste una pagina del web in cui mi sono imbattuto navigando ultimamente (LEGAL CLICK), che vi invito a controllare ove non mi crediate, dove, tra le tante offerte, si offriva la possibilità di tradurre il testo in italiano, ma non dal cinese o dal francese, ma dal giuridichese.

ESISTE, CIOÈ, UN SITO A PAGAMENTO DOVE SI TRADUCE DAL GIURIDICHESE ALL’ITALIANO.

Ora, tutto questo che potrebbe sembrare fuori dal tema del processo, è invece assolutamente pertinente con il tema – capo di imputazione – che deve essere chiaro e preciso come è scritto nella legge.

I PM avevano proposto una lettura “NON SOLO TECNICA”; “È NECESSARIO COGLIERE IL SENSO, LA SOSTANZA DELLE COSE; ERA NECESSARIO CHE DECIDESSE LUI, IL COMUNE”; ” CHE AVESSE LUI IL PALLINO, nella requisitoria in primo grado; e poi hanno proposto “DOVETE ANDARE AL DI LÀ” nella requisitoria di appello.

In realtà quelle esortazione del PM accorate e impetuose allo stesso tempo, nascondono una debolezza di argomenti da cui parte l’appello e mirano ad amplificare e, direi a distorcere IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.

Come dire, l’accusa propone una sentenza con motivazione persuasiva mentre la sentenza come è noto deve essere con motivazione giustificativa sul piano razionale.

IL PROCESSO È IL LUOGO DELLA RAGIONE, ANZI DELLE RAGIONI.

Il codice chiede al p.m. di esporre le ragioni per cui formula una imputazione e pretende, una volta il rinvio a giudizio, una volta la condanna e così via.

Pretende dalla difesa le ragioni per le quali sostiene la difesa attraverso la controprova, l’ipotesi antagonista.

Chiede al giudice di esporre con chiarezza le ragioni, di dare addirittura conto, IL GIUDICE DEVE DARE CONTO delle ragioni che sono a fondamento della decisioni.

La proposta del PM, invece, in quel passo della requisitoria è di spostare il metodo verso PROCESSI INTUITIVI ED EMOZIONALI del Giudice.

Ma è chiaro che questa operazione porta a un conflitto tra convincimento e motivazione.

DOVE C’È INTUIZIONE, NON CI PUÒ ESSERE MOTIVAZIONE.

E allora cerchiamo di capire in questa visione globale della vicenda le prove vanno intese come CATENA, PUZZLE O WEB?

I PM MI È SEMBRATO DI CAPIRE CHE OFFRANO LA SOLUZIONE DI UN PUZZLE.

Del resto è la soluzione più appropriata ad un profilo di processo inquisitorio:

I pezzi del puzzle, però, hanno profili netti ed indeformabili che non si conciliano con una prova assunta nel contraddittorio, quindi variabile.

Le deduzioni dei consulenti tecnici se lasciate immobili senza il vaglio del controesame e senza la controprova delle altre consulenze, sicuramente formerebbero un puzzle perfetto.

SE I PM RICORRESSERO ALLA METAFORA DELLA CATENA ci sarebbe un anello mancante per loro stessa scelta – l’asta -, e le successive vicende giudiziarie sulla stessa, che farebbe venire meno quella ricostruzione unitaria.

Dovrebbero cioè spiegarci perché nella questione asta per la vendita dei suoli e dei diritti edificatori, il Comune che vuole intenzionalmente favorire una società e una persona, abbia proceduto ad assegnare ad altra società i suoli e abbia resistito nel giudizio intentato dal primo escluso che si intenderebbe favorire.

LA CATENA POI NON SI CHIUDEREBBE PER LA MANCANZA DI ALTRI ANELLI SUCCESSIVI AI PERMESSI 2011.

E’ chiaro, allora, che IO PREDILIGO E PROPONGO LA METAFORA DELLA RETE, in inglese web, che è la più aderente al reale perché ci rimanda alla interconnessione delle prove attraverso fili flessibili legati da nodi (CIOÈ DA PUNTI CRUCIALI DELL’ARGOMENTAZIONE PROBATORIA).

Come si connette il fine di consentire un ingiusto vantaggio patrimoniale con la costituzione in giudizio per resistere alla richiesta di restituzione di parte degli oneri pagati? (Procedimento 2016 innanzi al TAR)

Come si connette il fine di consentire un ingiusto vantaggio patrimoniale con tutta la procedura e modalità relativa alla asta per la vendita dei suoli e dei diritti edificatori? (assegnazione a Co.Ge.Fer.).

Allora non ci resta che attendere fiduciosi una sentenza di appello che non potrà fare altro che ribadire il percorso lineare e razionale del giudice di primo grado.

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROCESSO CRESCENT

Avv. Giovanni Falci

(penalista-cassazionista-scrittore)

SALERNO – Ormai in dirittura di arrivo per il grado di appello il cd “Processo Crescent” fa ancora parlare di se forse ad opera di una frangia di integralisti giustizialisti che vorrebbero ribaltare il consenso politico di De Luca con una sentenza di condanna.

In questo processo invece che muoverci su di una notizia di reato, si è cercata la notizia di reato da parte di associazioni che, a mio avviso, perseguono solo obiettivi politici che nulla hanno a che vedere con la giustizia penale.

“DATEMI SEI RIGHE SCRITTE DAL PIÙ ONESTO DEGLI UOMINI, E VI TROVERÒ UNA QUALCHE COSA SUFFICIENTE A FARLO IMPICCARE”.

La frase di Richelieu deve essere ricordata prima di ogni processo penale.

Questa frase ci scandalizza perché scolpisce il più manifesto degli errori giudiziari e ci fa paura perché può essere vera.

Annuncia il terribile potere manipolatorio della logica in base al quale “il più onesto degli uomini” diventa “il più certo dei colpevoli”.

Ancora meglio, con una citazione molto più recente: anche in questo processo si è cercato un “REATO IN CARNE ED OSSA” come ebbe a dire il Rettore dell’Università di Salerno Roberto Racinaro all’indomani della sua assoluzione in un processo di alcuni anni fa di cui tutti conosciamo gli esiti per il clamore mediatico e scandalistico che accompagnò l’arresto di quel signore innocente, di quella persona per bene come si dice al cinema.

abbiamo fatto almeno 20 esposti”; (giustizia a chili)

attività civica di contrasto”; (contraddittorio civico)

conflitto di interessi Zampino-Comune”; (aspettiamo la legge da anni)

nessun edificio privato era previsto nel programma di Boighas (tranne a dimenticarsi che era semplicemente previsto un albergo a forma di C);

culturalmente non era la scelta migliore”; (quindi abuso culturale)

sul piano storico e paesaggistico della città” (il degrado)

Tutto testuale, tratto dalle deposizioni del Presidente Italia Nostra, e del collega Presidente del comitato “no crescent”.

MA CHE SIGNIFICA?

C’è l’abuso, questa volta veramente abuso, del termine “culturale” per nascondere il nulla.

In realtà, dietro queste incomprensibili affermazioni vuote di contenuto, si è capito, è sfuggito, il vero movente di questa operazione: IL RISENTIMENTO.

Il risentimento che è cosa ben diversa dalla RIVOLTA: non vanno confusi questi concetti. Dal risentimento nasce L’INVIDIA per ciò che non si è e non si ha; il risentimento è sempre risentimento contro se stessi.

L’arch. Cuomo è stato chiaro: lui aveva progettato la cittadella giudiziaria che poi non è stata condivisa rispetto a quella progettata da Chipperfield.

Non c’era mica bisogno di uno studio di progettazione di un inglese per fare quell’opera?

E’ questo il classico atteggiamento e ragionamento provinciale, se non addirittura paesano, di vedere le cose.

Che è poi lo stesso atteggiamento provinciale, paesano e ottuso di vedere la trasformazione urbana di una città come Salerno che si affaccia sul mediterraneo e non sulle “chiancarelle” tra topi e scarafaggi.

Lo stesso atteggiamento provinciale di Cuomo di offendere De Luca sulle pagine di un quotidiano (nel fascicolo del PM ci sono anche le copie degli articoli di stampa) definendolo “cafone Sceicco” che vuole fare di Salerno una novella Dubai.

Si poteva anche ricorrere, e Cuomo da cattedratico lo avrebbe dovuto fare, ad altri paragoni non offensivi come per esempio evocando i Comuni del Rinascimento che gareggiavano tra di loro per superarsi in opere d’arte e monumenti, come faceva quel “cafone” di Lorenzo il Magnifico a Firenze, i Gonzaga a Mantova o gli Sforza a Milano (la cupola del Brunelleschi è, per inciso, l’edificio più fuori scala al mondo per antonomasia; chissà cosa avrebbe prescritto Messere Miccio).

IL COMUNE (viene sempre così definito, senza nome e cognome, anche se non risulta tra gli imputati, anzi è parte civile).

Il Comune si è rifiutato di partecipare ad un convegno di Italia Nostra;

Il Comune non ha interesse a partecipare al tavolo tecnico con Italia Nostra e Sovrintendenza;

“la sovrintendenza compare nella mostra sull’architettura contemporanea e Italia Nostra no”.

ECCO ALLORA IL RISENTIMENTO.

Ma perché prendersela con De Luca e con gli altri imputati se Italia Nostra è stata anche esclusa dal TAR Salerno nel procedimento concluso con la sentenza del 05.07.2016: “Non si configura l’inammissibilità del gravame per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di Italia Nostra non avendo veste di controinteressato né formale né sostanziale”;

in parole povere “NON SIETE NIENTE E NESSUNO IN QUESTA VICENDA”.

Chissà se partirà anche in questo caso una denuncia.

In realtà la prima cosa che dovremmo chiederci è: grazie a quali atti e a quali persone fisiche si è potuto edificare il “Crescent”?

Sembrerebbe a seguire parte della stampa che si è occupata del caso che questa importante opera urbanistica frutto di studi di fior fiore di architetti internazionali, sia il frutto di una idea e di una decisione del solo Vincenzo De Luca.

In realtà le cose stanno in maniera differente.

Al di là dei tecnici e politici imputati, l’opera si è potuta realizzare anche perché sono intervenute pronunce giudiziarie sia in ambito amministrativo che in ambito penale.

Io ho proposto al Tribunale e l’ho ribadito in appello, la soluzione del processo con una EQUAZIONE GIURIDICA, ho proposto, cioè, di trovare l’incognita, la X, attraverso una addizione e una sottrazione da effettuarsi nel capo di imputazione di cui ci siamo occupati.

L’operazione consiste nell’aggiungere alle delibere ed atti amministrativi indicati nel capo L) (abuso di ufficio), che vanno dal 17.12.2007 al marzo 2012 (i permessi di costruire 7 e 6); aggiungere alcuni atti sottratti dal PM, nel senso di sottrazione aritmetica ovviamente, a quella operazione definita dal Tribunale nella sentenza di assoluzione di tutti gli imputati “gli aggiustamenti dell’originario impianto accusatorio”(tutta la questione dell’asta per la vendita dei terreni e dei diritti edificatori);

ed ancora tutti gli atti giudiziari successivi al 2012 (sentenze dei giudici amministrativi, provvedimenti dei giudici penali e Cassazione), definiti sempre nella sentenza di assoluzione del Tribunale “vincoli derivanti dalle pronunzie giurisdizionali nelle more intervenute”.

Senza questa operazione in questo processo, e in questo capo di imputazione, altrimenti MANCHEREBBERO DEI FATTI: alcuni che sono stati sottratti nella cronologia degli atti analizzati, altri non sono stati inseriti perché successivi alla formulazione dell’imputazione.

Per intenderci, il risultato delle addizioni innanzi indicate dovrebbe portare a questa formulazione: dopo la delibera 1304 del 2009 andrebbe aggiunto una ulteriore condotta “di avere intenzionalmente favorito Co.Ge.Fer. e la RCM Costruzioni nell’aggiudicazione dei diritti edificatori” (si badi bene le due società in concorrenza, perché questo è avvenuto!).

La vicenda è nota, dopo il primo esperimento di asta pubblica per la vendita dei diritti edificatori andato deserto, al secondo esperimento si sono presentati due soggetti, la CO.GE.FER. e la costituenda ATI che poi è divenuta Crescent srl.

Senza entrare molto nel dettaglio, con una differenza di meno del 2% (esattamente il 1,87%) come emerge dalla Relazione dei Consulenti della Procura, la COGEFER risultò aggiudicataria, ma venne poi esclusa per vizi inerenti le dichiarazioni obbligatorie;

la COGEFER presentò ricorso al TAR avverso la esclusione e vinse in detta sede,

IL COMUNE DECRETÒ L’AGGIUDICAZIONE A COGEFER.

La ATI presentò ricorso al Consiglio di Stato e vinse aggiudicandosi la asta.

IL COMUNE DECRETÒ L’AGGIUDICAZIONE ALL’ATI.

NESSUN INTERESSE HA SORRETTO L’OPERATO DEL COMUNE.

Il Comune come sempre viene definito dai PM ha solo eseguito quanto il Tribunale Amministrativo prima, e il Consiglio di Sato, dopo, hanno sentenziato.

La motivazione dell’archiviazione, di questo segmento della vicenda, è stato proprio il fatto che il Comune si è limitato ad eseguire quanto le sentenze avevano deciso.

Ora, se questo è vero, e se questo è nel processo, non si riesce a comprendere la ragione per cui i PM non ritengono di applicare lo stesso principio, lo stesso criterio e lo stesso ragionamento anche con le pronunce intervenute dopo il 2012.

Se il capitolo “gara per aggiudicazione suoli e diritti edificatori” esce dal “fuoco delle contestazioni” come dice il Tribunale nella sentenza appellata, perché questo segmento della vicenda è stato scandito dai provvedimenti dei giudici in sede amministrativa, non si capisce perché il TAR, il C.S. e la Cassazione penale non abbiano alcun peso nella vicenda quando intervengono in altri momenti e su altre delibere.

Quindi il capo di imputazione  andrebbe integrato nel seguente modo:

a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato del 23.12.2013, successivo parere con prescrizioni della Sovrintendenza, venivano rilasciati nuovi permessi di costruire nel 2015  che consentivano ai privati attuatori di realizzare SUPERFICIE RESIDENZIALE IDENTICA A QUELLA ASSENTITA NEL PRECEDENTE PERMESSO”;

Ancora, “con sentenza del TAR Salerno del 05.07.2016 veniva stabilito la regolarità degli oneri di urbanizzazione posti a carico dei soggetti attuatori”.

 

Così articolato il capo di imputazione non può comprendere tutta quella parte dall’ “INTENZIONALMENTE PROCURAVANO (…)” in poi perché non erano gli imputati a decretare la realizzazione dell’opera, ma erano i giudici amministrativi e penali.

Verrebbe a mancare il cuore del processo stesso.

E allora che resta di questa maratona giudiziaria che va avanti da oltre 10 anni?

Di questa apparentemente complessa vicenda processuale.

PERCHÉ APPARENTE COMPLESSITÀ?

Perché la vicenda, se calata nell’alveo del processo penale, è semplice e lineare a differenza degli aspetti complessi che invece la caratterizzano sul piano del diritto amministrativo e della tecnica urbanistica.

Siamo, in estrema sintesi, difronte ad una complicata  vicenda di diritto amministrativo (dico questo forse perché non esperto in materia mi sembra complessa), ma difronte ad una semplice vicenda di diritto penale.

E allora restano verbali e consulenze che si ha difficoltà a comprendere, che mi hanno costretto ad un lavoro supplementare di concentrazione (e questo sforzo in comune con il Presidente del Tribunale che ha  chiesto  in un esame testimoniale di un tecnico di essere più semplice nella esposizione).

In particolare vi è una pagina la pag. 32 della memoria di parte civile NO CRESCENT è un vero tripudio dell’acronimo.

Questa situazione linguistica apre la strada per una digressione che coinvolge anche noi operatori del diritto.

Anche la legge, la giustizia è fatta sempre più di acronimi (CEDU, BURC, TAR, ETC.). La lingua specialistica penale è oggettivamente, come tutte le lingue specialistiche scientifiche, complessa.

Ora nel nostro caso oltre la giuridica si è molto praticato anche L’URBANISTICHESE.

Si è usato, da parte di qualcuno, per definire la lingua dei giuristi, l’aggettivo “ESOTERICO” che vuole dire linguaggio tipico di una casta, che crea una distanza tra il linguaggio reale e il linguaggio legale a volte ingiustificato se non addirittura imbarazzante.

PERCHÉ SI È ARRIVATI A QUESTA SITUAZIONE?

AZZARDO UNA IPOTESI.

Noi tutti abbiamo metabolizzato quasi inconsapevolmente, un certo modo di esprimerci acquisito negli studi universitari, prima, e poi nella pratica forense o nel tirocinio nel mondo giudiziario, che ci ha reso, quasi inconsapevolmente, in modo sublimare, ha motivato un certo tipo di linguaggio e continuiamo ad esprimerci così perché così ci è stato insegnato.

QUESTO PERÒ NON È IL LINGUAGGIO DEL CITTADINO COMUNE.

E questo processo invece, forse più di altri, deve essere capito e compreso proprio dai cittadini a cui i mezzi di stampa offrono in pasto notizie su notizie; direi che quasi non si parla d’altro sui giornali locali; deve essere compreso dai “figli delle chianchiarelle” che dal processo hanno appreso per lo meno di potersi chiamare anche “nipoti dello scaricaturo” per quello che ha riferito l’arch. Spirito sulla denominazione di quella zona.

Invece questa ipertrofia spesso lessicale, spesso piena di barocchismi, purtroppo ci rende a volte, anzi sovente, compiaciuti di non essere compresi, anche dalla stampa stessa.

Perché, e questo è veramente patologico, questo è un problema importante.

Non uso un termine impegnativo a caso.

QUI È IN GIOCO UN PROBLEMA DI DEMOCRAZIA.

Attiene alla capacità del cittadino di comprendere e finanche controllare l’operato delle varie parti del processo.

Non siamo, cioè, SACERDOTI DEL DIRITTO che devono usare quei termini appropriati, e poco interessa se non si è compresi all’esterno.

E’ chiaro che ci sono situazioni inderogabili: nuda proprietà è cosa diversa da proprietà nuda, ma per es. “escussione” noi sappiamo cosa è, ma fuori da un’aula “interrogatorio” sarebbe più appropriato.

Esiste una pagina del web in cui mi sono imbattuto navigando ultimamente (LEGAL CLICK), che vi invito a controllare ove non mi crediate, dove, tra le tante offerte, si offriva la possibilità di tradurre il testo in italiano, ma non dal cinese o dal francese, ma dal giuridichese.

ESISTE, CIOÈ, UN SITO A PAGAMENTO DOVE SI TRADUCE DAL GIURIDICHESE ALL’ITALIANO.

Ora, tutto questo che potrebbe sembrare fuori dal tema del processo, è invece assolutamente pertinente con il tema – capo di imputazione – che deve essere chiaro e preciso come è scritto nella legge.

I PM avevano proposto una lettura “NON SOLO TECNICA”; “È NECESSARIO COGLIERE IL SENSO, LA SOSTANZA DELLE COSE; ERA NECESSARIO CHE DECIDESSE LUI, IL COMUNE”; ” CHE AVESSE LUI IL PALLINO, nella requisitoria in primo grado; e poi hanno proposto “DOVETE ANDARE AL DI LÀ” nella requisitoria di appello.

In realtà quelle esortazione del PM accorate e impetuose allo stesso tempo, nascondono una debolezza di argomenti da cui parte l’appello e mirano ad amplificare e, direi a distorcere IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.

Come dire, l’accusa propone una sentenza con motivazione persuasiva mentre la sentenza come è noto deve essere con motivazione giustificativa sul piano razionale.

IL PROCESSO È IL LUOGO DELLA RAGIONE, ANZI DELLE RAGIONI.

Il codice chiede al p.m. di esporre le ragioni per cui formula una imputazione e pretende, una volta il rinvio a giudizio, una volta la condanna e così via.

Pretende dalla difesa le ragioni per le quali sostiene la difesa attraverso la controprova, l’ipotesi antagonista.

Chiede al giudice di esporre con chiarezza le ragioni, di dare addirittura conto, IL GIUDICE DEVE DARE CONTO delle ragioni che sono a fondamento della decisioni.

La proposta del PM, invece, in quel passo della requisitoria è di spostare il metodo verso PROCESSI INTUITIVI ED EMOZIONALI del Giudice.

Ma è chiaro che questa operazione porta a un conflitto tra convincimento e motivazione.

DOVE C’È INTUIZIONE, NON CI PUÒ ESSERE MOTIVAZIONE.

E allora cerchiamo di capire in questa visione globale della vicenda le prove vanno intese come CATENA, PUZZLE O WEB?

I PM MI È SEMBRATO DI CAPIRE CHE OFFRANO LA SOLUZIONE DI UN PUZZLE.

Del resto è la soluzione più appropriata ad un profilo di processo inquisitorio:

I pezzi del puzzle, però, hanno profili netti ed indeformabili che non si conciliano con una prova assunta nel contraddittorio, quindi variabile.

Le deduzioni dei consulenti tecnici se lasciate immobili senza il vaglio del controesame e senza la controprova delle altre consulenze, sicuramente formerebbero un puzzle perfetto.

SE I PM RICORRESSERO ALLA METAFORA DELLA CATENA ci sarebbe un anello mancante per loro stessa scelta – l’asta -, e le successive vicende giudiziarie sulla stessa, che farebbe venire meno quella ricostruzione unitaria.

Dovrebbero cioè spiegarci perché nella questione asta per la vendita dei suoli e dei diritti edificatori, il Comune che vuole intenzionalmente favorire una società e una persona, abbia proceduto ad assegnare ad altra società i suoli e abbia resistito nel giudizio intentato dal primo escluso che si intenderebbe favorire.

LA CATENA POI NON SI CHIUDEREBBE PER LA MANCANZA DI ALTRI ANELLI SUCCESSIVI AI PERMESSI 2011.

E’ chiaro, allora, che IO PREDILIGO E PROPONGO LA METAFORA DELLA RETE, in inglese web, che è la più aderente al reale perché ci rimanda alla interconnessione delle prove attraverso fili flessibili legati da nodi (CIOÈ DA PUNTI CRUCIALI DELL’ARGOMENTAZIONE PROBATORIA).

Come si connette il fine di consentire un ingiusto vantaggio patrimoniale con la costituzione in giudizio per resistere alla richiesta di restituzione di parte degli oneri pagati? (Procedimento 2016 innanzi al TAR)

Come si connette il fine di consentire un ingiusto vantaggio patrimoniale con tutta la procedura e modalità relativa alla asta per la vendita dei suoli e dei diritti edificatori? (assegnazione a Co.Ge.Fer.).

Allora non ci resta che attendere fiduciosi una sentenza di appello che non potrà fare altro che ribadire il percorso lineare e razionale del giudice di primo grado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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