La legge per l’efficienza del processo penale con l’obiettivo di ridurre il 25% la durata media dei processi, è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021 , ed entrerà in vigore il 19 ottobre 2021,riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020.

 

dr. Pietro Cusati (Giurista-giornalista)

Roma ,5 ottobre 2021. E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 237, del 4 ottobre 2021 ,la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante la  “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.Il provvedimento legislativo di riforma del processo penale è stato approvato definitivamente dal Senato  il 23 settembre 2021 ed entrerà in vigore il 19 ottobre 2021. La riforma interviene su molti aspetti del processo penale , con l’obiettivo di ridurre del 25% la durata media dei processi e assicurare l’efficienza, condizioni  indispensabili per l’accesso ai fondi del Recovery. Una legge delega  che il governo dovrà attuare con uno o più decreti legislativi entro il 19 ottobre 2022 ,cioè un anno dall’entrata in vigore (19 ottobre 2021).Tra i punti principali della riforma, le novità sulle indagini preliminari, nuovi criteri di priorità per l’azione penale, introduzione dell’improcedibilità, maggiori tutele per le vittime di violenza di genere, norme sulla giustizia riparativa.Le novità più importanti  riguardano l’introduzione del meccanismo dell’improcedibilità, che prevede che il processo si estingua trascorsi due anni tra il primo grado e l’appello e un anno tra appello e Cassazione, termini che possono aumentare per alcuni reati rispettivamente di un anno e sei mesi. La riforma riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020 ed entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi, in vista dei termini temporali da rispettare, anche tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’Ufficio del processo; e delle circa 5mila assunzioni per il personale amministrativo.La norma transitoria è valida fino al 2024. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello; 1 anno e 6 mesi in Cassazione). Con possibilità di proroga: in totale, fino a 4 anni in appello (3+1 proroga); e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria; ogni proroga deve essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo. Solo per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati, non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, oltre alla proroga prevista per tutti i reati, ne sono previste come possibili ulteriori due. Nel complesso fino a 3 proroghe di un anno in appello. Ciò significa massimo 6 anni in appello e massimo 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024), che diventano massimo 5 anni in appello e 2 anni e mezzo in Cassazione a regime (dal 2025). I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’ improcedibilità.Dopo il 2024, la riforma andrà a regime. In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo; in Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi. Invece  per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. Un binario diverso è previsto per i reati con aggravante mafiosa con massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).Inoltre  gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, individuino priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure, da sottoporre al Consiglio superiore della magistratura. Il pm chiede il rinvio a giudizio, solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. La riforma prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notificazioni possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempi.A seguito della giurisprudenza della  Corte Costituzionale, si delega il governo a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento. Con la riforma si trasformano alcune misure alternative, attualmente di competenza del Tribunale di Sorveglianza, in sanzioni sostitutive delle pene detentivi brevi, direttamente irrogabili dal giudice della cognizione. In questo modo, si dà anche maggiore effettività all’esecuzione della pena. Le pene sostitutive sono delle vere e proprie pene, anche se non comportano la detenzione in carcere: semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie.Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Il percorso di riconciliazione tra vittima e reo, sempre su base volontaria, viene valorizzato nelle diverse fasi del processo e dell’esecuzione della pena. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si estende la portata delle norme introdotte con la legge sul Codice rosso, in tema di violenza domestica e di genere al tentato omicidio e, in genere, ai delitti commessi in forma tentata (es. violenza sessuale). Si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, per chi viola il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima: in caso ad esempio di maltrattamenti o stalking.

 

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