L’Antitrust ha sospeso nei confronti della società Facile Energy S.r.l. le attivazioni non richieste di forniture di gas e luce, mediante teleselling, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore.

da Pietro Cusati

 

 

 

 

 

 

L’Antitrust ,l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha adottato il 6 giugno 2022 un provvedimento cautelare nei riguardi della società  Facile Energy S.r.l. ,sospendendo provvisoriamente ogni azione diretta ad attivare contratti di fornitura di energia elettrica e gas mediante teleselling, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti. L’Antitrust  ha, inoltre, sospeso con il provvedimento cautelare le richieste di pagamento e la disalimentazione delle forniture in pendenza di reclami. A seguito dell’analisi delle segnalazioni e della documentazione acquisita nel corso dell’ispezione condotta dopo l’avvio del procedimento, l’Antitrust  ha ritenuto che esistessero i presupposti di gravità e di attualità delle pratiche contestate in avvio. La società Facile Energy dovrà comunicare entro 10 giorni le misure adottate per sospendere tali pratiche.L’Antitrust ha ricevuto numerose  richieste di intervento  a partire dal mese di luglio 2021 e dalle informazioni acquisite d’ufficio dall’autorità garante,ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, è emerso che la società Facile Energy S.r.l. ‘’avrebbe posto in essere, anche sfruttando lo stato di particolare debolezza contrattuale e psicologica di buona parte degli utenti, condotte consistenti  nella conclusione di contratti e nell’attivazione di forniture non richieste, in assenza della sottoscrizione del consumatore o del suo consenso, anche omettendo l’invio della documentazione contrattuale e richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti .Nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete circa l’identità del Professionista e le caratteristiche delle offerte, nell’imposizione di ostacoli non contrattuali onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali da parte del consumatore, con riferimento all’esercizio del diritto di ripensamento/recesso, nella disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso.  Alla luce delle informazioni acquisite dall’Antitrust  in data 27 aprile 2022 è stato avviato il procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di accertare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette.Parti del procedimento sono la società Facile Energy S.r.l. e le Associazioni di consumatori Adiconsum Padova, Adiconsum dei Laghi-Sede di Varese, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori Arezzo, Federconsumatori Toscana, Federconsumatori Trieste, Unione Nazionale Consumatori in qualità di segnalanti.  In data 27 aprile 2022, vista la comunicazione di avvio del procedimento, l’Antitrust  ha deliberato di autorizzare un’ispezione, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società Facile Energy S.r.l., che si è svolta presso la sede della medesima Società in data 5 maggio 2022. 6. Da un primo esame della documentazione acquisita, emerge che la società Facile Energy  ha  posto in essere, in numerosi casi, le condotte contestategli, come suffragato dalla considerevole mole dei reclami e delle richieste di contatto da parte degli utenti acquisiti agli atti, la cui inadeguata gestione costituisce parte integrante ed elemento di ulteriore criticità delle condotte stesse. Numerosi clienti subiscono la disalimentazione, sovente anche nonostante l’avvenuto pagamento delle fatture. Con particolare riferimento alle attivazioni non richieste tramite teleselling, i consumatori denunciano di essere stati contattati dagli agenti attraverso il canale telefonico, il più delle volte con modalità manifestamente pretestuose, ad esempio presentandosi come operatori del loro attuale fornitore e carpendo il consenso prospettando la necessità di ricevere la fornitura da Facile Energy, incaricata da questo di sopperire ad alcune difficoltà tecniche nell’erogazione dei servizi energetici. Inoltre, in alcuni casi viene lamentata l’artificiosità della registrazione, nella quale la persona che fornisce dati personali e consenso non sarebbe il cliente contrattualizzato . Il più delle volte, dalla lettura dei reclami emerge che i destinatari di tali contatti telefonici sono soggetti deboli, principalmente in ragione dell’età avanzata o in quanto invalidi , ai quali sovente le informazioni relative alla natura del contratto, alle condizioni economiche di fornitura e ai diritti dei consumatori in relazione alla conclusione del contratto vengono illustrate in modo parziale e/o con una velocità tale da renderle scarsamente intellegibili, conseguentemente, le conferme sono rese dagli stessi senza alcuna consapevolezza e in molti casi in evidente stato confusionale. A fronte delle numerose attivazioni non richieste effettuate con tali modalità, sono state rinvenute in ispezione speculari e sistematiche doglianze relative alla mancata acquisizione di un valido consenso alla sottoscrizione del contratto e alla richiesta di avvalersi del diritto di ripensamento e/o recesso, nonché all’omesso invio del plico contrattuale (nonostante CGC e CTE siano menzionati come allegati alla “welcome letter” di conferma.

 

 

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