RUGGI: I FURBETTI e L’UTILIZZO DEL BADGE ALTRUI

 

 

da Giovanni Falci  (avvocato)

 

SALERNO – “SCANDALO ASSENTEISTI, LA DIREZIONE DEL RUGGI ACQUISCE I NOMI DEI “FURBETTI”, “ASSENTEISMO AL RUGGI, SCATTANO NUOVI BLITZ: LO SCANDALO A “L’ARENA“, furono questi i titoli di tutti i quotidiani di Salerno nel luglio 2015 quando partì l’indagine della Procura della Repubblica di Salerno sul fenomeno del cd assenteismo dei dipendenti dell’Ospedale San Leonardo.

Per settimane, anzi mesi, non si parlò d’altro e il fatto balzò perfino all’onore delle cronache nazionali per alcune puntate dell’”Arena” di Giletti che dedicò ampio spazio a questa indagine.

Si sono poi celebrati i processi a carico di questi circa 800 dipendenti travolti dall’indagine (tutti quasi definiti con prescrizione del reato per il decorso di oltre 7 anni e mezzo dai fatti); si sono tenuti i procedimenti disciplinari a carico degli stessi (tutti sospesi e dopo archiviati a seguito della prescrizione del reato); il tutto con una spesa per il pubblico erario elevatissima attesa la costituzione di parte civile dell’Azienza Ospedaliera nei confronti di tutti gli imputati (800 sic), che non ha potuto ottenere il presunto risarcimento dei danni ipotizzati.

Per non parlare del dispendio di energie processuali di giudici, avvocati e P.M..

In effetti ogni processo ha un suo costo, un costo economico, ma anche umano e sociale.

E proprio per compensare e ripagare il costo umano del processo subito, ieri c’è stata l’ultima sentenza emessa dal Giudice Giuseppe Ferruccio della I sezione penale del Tribunale di Salerno che ha assolto l’imputata Valentina Mariella di Torraca (SA), dipendente dell’azienda ospedaliera, perché il fatto non sussiste.

La giovane Mariella, difesa, com’è ovvio che fosse dall’avv. Giovanni Falci del Foro di Salerno, ma orgogliosamente di origini torrachesi, ha rinunciato alla prescrizione e ha voluto affrontare la decisione nel merito della sua posizione.

Un gesto coraggioso dal quale poteva solo derivare il pregiudizio di una condanna che la prescrizione avrebbe evitato, ma si sa, quando si ha ragione e quando si è sofferto in termini di ansia, si ha anche desiderio che questa ragione venga riconosciuta pubblicamente “in nome del popolo italiano”.

La prescrizione lascia dietro di sé l’alone del dubbio della responsabilità; in effetti non si entra nel merito del caso e l’unico effetto che si determina è la fine del processo ma non la fine del reato.

E allora ieri, dopo che il P.M. aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata e nonostante la parte civile avesse chiesto la condanna della stessa, si è definitivamente accolta la tesi della difesa che ha prospettato la impossibilità giuridica di un “falso” senza alcuno scopo preciso.

Il falso non è mai o quasi mai, fine a se stesso. Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta al di là della falsificazione, perciò senza la prova dell’assenza dal servizio dell’amico di Valentina Mariella, il fatto di avere “begiato” con il documento non suo, non può configurare alcuna “falsa attestazione”.

In effetti la norma non può prevedere come illecito l’esecuzione di una manovra che non rappresenti qualcosa di non veritiero.

La prova raccolta con l’utilizzo di telecamere sistemate sull’apparecchio marcatempo posto all’ingresso della struttura sanitaria, non ha consentito di stabilire se l’amico di Valentina fosse o meno in servizio quando il suo badge è stato utilizzato dall’altra persona.

L’avverbio “falsamente” e la finalità “la propria presenza in servizio”, indicati nell’art. 55 quinquies D.Lvo 165/2001 (false attestazioni o certificazioni) fa si che il fulcro di tutto il discorso è “la presenza in servizio” che nel caso di specie non è stata provata né in negativo né in positivo.

Soddisfazione, dunque, per Valentina Mariella e per l’avv. Falci nell’avere contribuito alla corretta interpretazione della norma fatta dal Giudice Ferruccio.

In definitiva, da ieri si può tranquillamente affermare che è possibile “beigiare” al posto di un altro dipendente a condizione che quest’ultimo sia effettivamente in servizio in quel momento e, magari, si sia avviato a prelevare l’auto dal parcheggio uscendo da altro varco senza marcatempo.

 

 

 

 

 

 

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