Novantamila persone in Italia sono “liberi sospesi”, condannati in via definitiva,che però non sono sottoposti ad alcuna misura restrittiva, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

da Pietro Cusati (Giurista- Giornalista)

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 84, del  10 maggio 2024,  ha confermato la legittimità costituzionale della pena sostitutiva della detenzione domiciliare .Le misure alternative alla detenzione oltre ad essere una condizione imprescindibile di efficienza  sono altresì indispensabili per approssimare la realtà del sistema agli ideali espressi dal diritto penale  e dal giusto processo. La Corte Costituzionale rivolge un’autorevole appello alla magistratura penale,  «cui è demandato il delicato compito di dare forma e sostanza alle sanzioni sostitutive»  , di comprendere «presto che la chiave del loro successo potrà essere proprio la valorizzazione» delle «caratteristiche di razionalità e mitezza», pena, altrimenti, «il rischio che la riforma fallisca, altrettanto rapidamente, gli ambiziosi ed importanti obiettivi di deflazione processuale e carceraria che intende perseguire». Il decreto legislativo n. 150 del 2022 non ha violato la legge delega nel disciplinare le modalità esecutive della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 84, depositata il 10 maggio 2024 , la Consulta ha sottolineato che la riforma del 2022 mira a rivitalizzare le pene sostitutive delle detenzioni di breve durata, i cui effetti desocializzanti sono da tempo noti, specie nel contesto di significativo sovraffollamento in cui, nuovamente, versano le carceri italiane.  La Corte Costituzionale ha evidenziato che le pene sostitutive sono ispirate al principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che alla necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 della Costituzione.  Inoltre, la loro previsione incentiva l’imputato a definire il processo con un rito semplificato, e in particolare con il patteggiamento, il che contribuisce ad alleggerire i carichi del sistema penale, in funzione dell’obiettivo di assicurare a tutti tempi più contenuti di definizione dei processi.  Le pene sostitutive garantiscono risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative al carcere, dal momento che sono immediatamente esecutive non appena la sentenza di condanna passa in giudicato. E ciò a differenza di quanto accade rispetto alle pene detentive di durata non superiore a quattro anni, che restano di regola sospese anche per vari anni, sino a che il tribunale di sorveglianza non decida sulla richiesta del condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione. Secondo la Corte  Costituzionale  la disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare risponde a questi obiettivi generali della legge delega, che prescriveva al Governo di mutuare la disciplina prevista, in fase esecutiva, per l’omonima misura alternativa della detenzione domiciliare, ma soltanto “in quanto compatibile” con tali obiettivi.  In particolare, la previsione, da parte del legislatore della riforma, di un più favorevole regime del limite minimo di permanenza nel domicilio (almeno dodici al giorno), così come di un’ampia possibilità di uscire dal domicilio stesso in relazione a “comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute”, è coerente – ha osservato la Corte Costituzionale, con la spiccata funzionalità rieducativa di questa pena sostitutiva, che prevede uno specifico programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato. Ciò appare conforme all’idea – che è alla base della riforma – di una “pena-programma” caratterizzata da elasticità nei contenuti, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in modo da garantire la risocializzazione del condannato e, assieme, una più efficace tutela della collettività.

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