Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato all’unanimità il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti che sostituisce il Testo Unico dei doveri del giornalista. Il nuovo Codice deontologico entrerà in vigore dal primo giugno 2025, è un documento agile che raccoglie le regole che i giornalisti sono tenuti a rispettare. Aggiorna il quadro storico delle regole della professione e introduce importanti innovazioni, a cominciare dalle regole sull’Intelligenza artificiale.Il Codice deontologico dal primo giugno 2025 , costituisce l’unico riferimento deontologico dei giornalisti, recepisce i principi generali attinti dalle fonti normative e dai documenti deontologici approvati dal Consiglio nazionale dell’Ordine . L’attività giornalistica, in qualunque ambito, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali ed è regolata dall’articolo 2 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori. Il giornalista difende la libertà di espressione e il diritto all’informazione di ogni persona. Esercita tale diritto rispettando i principi dell’interesse pubblico alla notizia, della verità sostanziale dei fatti e della continenza espressiva. Il giornalista esercita la sua attività in autonomia e indipendenza, pertanto: a) rifiuta compensi, privilegi, favori e incarichi che possano condizionare la sua attività; b) accetta indicazioni solo dalle gerarchie redazionali, purché non contrarie alle leggi, ai contratti e alle norme deontologiche; c) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’art. 18 della Costituzione. Il giornalista: a) applica i principi deontologici nell’utilizzo, anche a livello personale, di qualsiasi strumento di comunicazione; b) adotta comportamenti e un linguaggio rispettosi della dignità della categoria e del decoro dell’Ordine, anche al di fuori dell’attività professionale. Il giornalista ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni elemento di pubblico interesse, nel rispetto della dignità delle persone e del principio di essenzialità dell’informazione, senza omettere fatti o particolari indispensabili alla completezza dell’informazione. L’informazione non contrasta con il rispetto della sfera privata quando la notizia, anche se dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. L’iscrizione all’Albo costituisce condizione imprescindibile per l’esercizio dell’attività giornalistica professionale. Il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia.