L’articolo 111 della costituzione , la ragionevole durata del giusto processo e gli obiettivi del recovery plan .

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,”9 aprile 2021. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per rilanciare l’Italia c’è bisogno  di   alcune fondamentali  riforme da attuare ,dalla Giustiziai alla Pubblica amministrazione,alla Semplificazione amministrativa alla riforma del  Fisco. Un sistema giudiziario strutturalmente più efficiente ed elevare la qualità della risposta del sistema. Ridurre i tempi dei processi rafforzando mediazione e negoziazione: questo l’obiettivo della riforma della Giustizia che rappresenta uno dei pilastri su cui poggia l’intero Recovery Plan Nazionale .“E’ in gioco il futuro dell’Italia ,ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Draghi, una sfida epocale, quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che comincerà proprio con l’attuazione delle riforme”. Riforme  per rilanciare il destino dell’Italia,la pubblica amministrazione, la concorrenza, la semplificazione amministrativa  , il fisco  e la Giustizia. L’obiettivo  è quello di ridurre l’arretrato, tagliando i tempi dei processi civili del 40% e di quelli penali del 25%. Processo civile, processo penale ,processo tributario , riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm.Il Piano rivede l’organizzazione degli uffici giudiziari e crea l’Ufficio del processo, una struttura a supporto del magistrato nella fase “conoscitiva” della causa. Si semplifica il rito processuale, si dà attuazione al processo telematico e viene incentivato il ricorso a procedure di mediazione. Ridimensionare il contenzioso tributario, che vede più di 50mila processi pendenti in Cassazione. La gestione della giustizia e del contenzioso tributario è un fattore cruciale per rafforzare la fiducia nelle attività economiche e imprenditoriali e dei contribuenti. Il tema della ragionevole durata del processo è previsto dall’art. 111, comma 2, della Costituzione, secondo cui la  legge assicura la ragionevole durata del processo, nonché  «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»(art. 6 della convenzione europea).Il principio della ragionevole durata è riferibile a un processo svolto nel contraddittorio, davanti a un  giudice terzo ed imparziale. L’eccessiva durata dei processi dipende dalla cronica insufficienza di personale di magistratura e del personale amministrativo, dalla mancanza di aule di udienze e dalle  strutture, in pratica  da ragioni  organizzative. L’impegno alla ragionevole durata non rappresenta soltanto un diritto della persona coinvolta nel processo, ma anche una garanzia oggettiva di buon funzionamento della giustizia. Il vero problema del processo  è quello di conciliare  il rapporto tra la ragionevole durata e le altre garanzie del “giusto” processo, l’imparzialità, la terzietà del giudice, il contraddittorio  inteso come proiezione del diritto di difesa, la parità delle parti. Il diritto di difesa può subire limitazioni a causa delle esigenze di ragionevole durata? Certamente no!  Il diritto di difesa   è  definito inviolabile dalla  Costituzione ed è impensabile che in nome dell’efficienza o di altri valori possa essere compresso. Quindi il legislatore deve impegnarsi al bilanciamento tra i diversi principi allo scopo di evitare la prescrizione del reato. La ragionevole durata è diretta al legislatore e non ai soggetti del processo.

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