Dr.pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,9 luglio 2021. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera all’unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello”, proposti dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia. La riforma della giustizia è una delle riforme più importanti tra quelle che l’Italia deve fare per ottenere i finanziamenti europei del Recovery Fund. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Giustizia Marta Cartabia hanno sudato le famigerate sette camicie per raggiungere l’accordo all’interno della maggioranza di Governo,soprattutto per cambiare la legge “Spazzacorrotti” , che aveva eliminato la prescrizione dopo le sentenze di primo grado, sia di condanna che di assoluzione. Con la nuova riforma, approvata ieri sera dal Governo,la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado , ma vengono introdotti tempi fissi oltre il quale scatta l’improcedibilità, cioè oltre i quali il processo non potrà andare avanti, sono previsti due anni per il processo d’Appello e un anno per quello in Cassazione. Con delle eccezioni per i reati gravi, come mafia, terrorismo, traffico di droga, violenza sessuale, rapina, estorsione, sequestro, corruzione e concussione, in questi casi i tempi dei processi potranno essere prorogati fino a tre anni per l’Appello e a un anno e mezzo per la Cassazione. Vale anche per reati di particolare complessità, per i cui processi è richiesto più tempo. È previsto poi che il conteggio dei tempi per l’improcedibilità sia sospeso negli stessi casi in cui al momento viene sospeso quello per la prescrizione: e cioè, per esempio, quando gli avvocati dell’imputato allungano il processo con richieste di legittimo impedimento. In Italia i tempi dei processi sono lunghi, quindi ,vi è la necessità di sveltirli per garantire il diritto costituzionale della ragionevole durata del processo. Questa precisa e pressante richiesta è stata fatta dall’Unione Europea per erogare il Recovery Fund.La riforma del Ministro della Giustizia Marta Cartabia introduce un limite temporale oltre il quale scatta l’improcedibilità.Il compromesso nel consiglio dei ministri è stato quello di includere la corruzione e la concussione tra quelli per i quali sono previsti tempi più lunghi per permettere di celebrare il processo di Appello e quello in Cassazione. I disegni di legge che daranno al governo la delega di fare la riforma, inclusi gli ultimi emendamenti approvati dal governo, dovranno infatti essere votati in Parlamento, attualmente è in corso la discussione in Commissione giustizia al Senato. Rimangono alcuni punti ancora in discussione, su cui si dovrà trovare un accordo.Nell’ambito del processo penale, la riforma cambierà la richiesta di rinvio a giudizio, quella con la quale il giudice per le indagini preliminari manda a processo un indagato, se il ddl Cartabia passerà, la richiesta a rinvio a giudizio non si dovrà più basare soltanto sul fatto se ci siano elementi di sostenere l’accusa, ma dovrà valutare se ci sia una «ragionevole previsione di condanna». È un provvedimento che serve a ridurre il numero di processi.Sono ridotti anche i tempi concessi ai pm per chiedere il rinvio a giudizio, e vengono concessi più poteri al gip nel controllo delle indagini, sempre con l’obiettivo di non prolungare troppo la fase che precede il processo, e teoricamente archiviare le indagini meno solide. Dopo la mediazione di Draghi e Cartabia è stata confermata l’attuale disciplina della prescrizione, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado ,sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione. Inoltre, si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi ,per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione. Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili ,puniti con l’ergastolo. Per la digitalizzazione e il processo penale telematico, deposito atti e notificazioni è stato delegato il Governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo .E’ previsto che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”.Sono stati rimodulati i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini per le indagini preliminari che in caso di stasi del procedimento. Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura . In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo. Si limita la previsione dell’udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna. Si conferma in via generale la possibilità , tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato, di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità. Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata. Si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. Si prevede che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. Si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità. Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento. Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena. Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del Codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni. Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi , si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa. Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale. Si conferma quanto previsto dal disegno di legge 2435 in materia di estinzione per adempimento delle prescrizioni dell’autorità amministrativa.