il Quotidiano di Salerno

direttore: Aldo Bianchini

IL 30 APRILE 2019 SCADE IL TERMINE PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA la cosiddetta “rottamazione-ter”.

COMMA 2

RUBRICA D’INFORMAZIONE GIURIDICA A CURA DI

PIETRO CUSATI :

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto la definizione agevolata 2018 ,cosiddetta “rottamazione-ter”, aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La nuova “rottamazione” permette ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo, contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (ma pagando aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica).Si può scegliere se pagare gli importi “scontati” in un’unica soluzione o con la rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate in 5 anni, di cui le prime due (pari al 10%) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo.  Chi intende aderire deve presentare l’apposita domanda entro il 30 aprile 2019.L’articolo 5 del Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, estende la Definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di ”risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all’importazione.La norma prevede il pagamento integrale delle somme affidate a titolo di “capitale” e di “interessi iscritti a ruolo” (nonché dell’aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica), oltre a un importo dovuto a titolo di interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria e calcolati dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019 .Si può scegliere di pagare gli importi “scontati” in un’unica soluzione o con la rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate in 5 anni di cui le prime due (pari al 10%) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo.Chi intende aderire deve presentare l’apposita domanda entro il 30 aprile 2019.Per chi ha aderito a precedenti Definizioni agevolate (“rottamazioni”).Chi ha già aderito alle prime due “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017) ed è decaduto per non aver pagato tempestivamente può fare domanda, entro il 30 aprile 2019, per aderire alla Definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”). In caso di decadenza dalla “rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), si possono chiedere fino a 10 rate (di pari importo), ripartite in 3 anni.Chi ha aderito alla definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) e ha regolarizzato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018 non deve presentare alcuna domanda, perché rientra automaticamente nella definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”). Riceverà entro il 30 giugno 2019 un nuovo piano con 10 bollettini per il pagamento del residuo a rate (di pari importo), ripartite in 5 anni.Chi risiede nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017 e ha già aderito alle precedenti “rottamazioni”, ottenendo l’accoglimento della richiesta, non deve presentare alcuna domanda, perché rientra automaticamente nella Definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”). Riceverà entro il 30 giugno 2019 un nuovo piano con 10 bollettini per il pagamento del residuo a rate (di pari importo), ripartite in 5 anni.La Legge n. 145/2018 prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti (persone fisiche) in grave e comprovata difficoltà economica, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro.L’agevolazione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017, derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli dovuti per i contributi previdenziali delle casse professionali o delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.I contribuenti interessati possono estinguere i propri debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, applicando sull’importo dovuto – già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora – una percentuale pari al:16% con Isee fino a 8.500 euro;20% con Isee da 8.500,01 a 12.500 euro;35% con Isee da 12.500,01 a 20.000 euro.A tali importi sono da aggiungere l’aggio e le spese per procedure esecutive e diritti di notifica.La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.I singoli debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono stati automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018 (articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018).L’importo residuo di 1.000 euro è stato calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge) ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.I contribuenti non devono presentare alcuna richiesta.

pietrocusati@tiscali.it

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