Circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti dopo il DPCM del 4 novembre 2020. CAMPANIA: limitare gli spostamenti anche nelle zone gialle.

Pietro Cusati

(Giurista – Giornalista)

Il ministro dell'interno

Roma,7 novembre 2020 . Il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessaria l’adozione del DPCM del 4 novembre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, finalizzato a introdurre  nuove misure ispirate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio. La circolare del 7 novembre 2020 ,del ministero dell’Interno, inviata ai Prefetti ,fornisce le indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2020, che introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Individuate tre diverse aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.Il Dpcm del 4 novembre 2020 consente la possibilità di chiusura di strade o piazze anche prima delle ore  21,00. La circolare del Viminale inviata ai Prefetti  avrà una durata minima di 15 giorni, ma non superiore al periodo di validità del Dpcm,  il 3 dicembre 2020. La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21,00  viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Qualunque sia l’area territoriale di riferimento l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità. Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa).Il modulo pubblicato in occasione del precedente Dpcm” del 24 ottobre 2020 “potrà continuare ad essere utilizzato”.L’art. 1 del d.P.C.M del 4 novembre 2020 detta le misure di contenimento da applicarsi in quella che può essere identificata come la prima area individuata dal provvedimento (area gialla), per la quale sono in larga parte confermate le prescrizioni dettate dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con alcuni elementi di novità.Qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione, contenuta nell’articolo 1, comma 3,del DPCM del 4 novembre 2020  di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità. Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi  avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa). Il modulo pubblicato in occasione del precedente D.P.C.M. del 24 ottobre2020 sul sito del Ministero dell’Interno, modulo che potrà continuare ad essere utilizzato, reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause eccettuative (lavoro, salute, urgente necessità), una dicitura finale che rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale, naturalmente, andrà poi declinata dall’interessato in sede di compilazione del modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza. CAMPANIA : Area Gialla .Divieto di spostamenti  dalle ore 22.00 alle ore 5.00, fatta eccezione  te da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute. L’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato, il quale potrà assolvervi producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e utilizzando, a tale scopo, il modulo appositamente predisposto, in dotazione agli operatori delle Forze di polizia. Per le zone gialle il DPCM reca una “forte raccomandazione” a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motive di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Trattandosi di una raccomandazione, eventuali spostamenti per altre cause non dovranno comunque essere giustificati con autodichiarazione, né saranno passibili di sanzione. Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti che avvengano dopo le ore  22.00 e fino alle ore  5.00, devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale. Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese “anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Conseguentemente  viene interdetto l’uso di apparecchiature ubicate all’interno di esercizi pubblici o di tabaccherie. Musei, istituti e luoghi della cultura :sono  sospese  le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Alle esigenze di maggiore restrizione della mobilità, a fini di contenimento del rischio epidemiologico corrisponde la previsione che introduce la didattica a distanza  per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nella misura del 100% delle attività svolte. Si potranno svolgere in presenza le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico. Centri commerciali e mercati chiusura nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle attività indicate, con carattere tassativo, dalla norma, quali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Relativamente ai  mercati  la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto. Ciò in quanto i mercati all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali , per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive. Mezzi pubblici di trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è stato ricalibrato  il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite  non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico dedicato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *