il Quotidiano di Salerno

direttore: Aldo Bianchini

CORTE COSTITUZIONALE: SPETTA ALLO STATO E NON ALLE REGIONI, DETERMINARE LE MISURE NECESSARIE AL CONTRASTO DELLA PANDEMIA.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Il palazzo della Corte Costituzionale

Roma , 25 Febbraio 2021. Con ordinanza n. 4/2021, del 14 gennaio 2021, la Corte costituzionale aveva sospeso, in via d’urgenza, l’efficacia della legge regionale 9 dicembre 2020,n.11 ,della Regione Autonoma Valle d’Aosta,avente ad oggetto :’’ Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza’’. La suddetta legge che  disciplinava la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale ,aveva introdotto  misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall’epidemia. La Regione autonoma Valle d’Aosta, al fine di tutelare la salute dei cittadini, aveva adottato  misure utili a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-COV-2.fino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale. L’istanza  di sospensione è stata accolta dalla Corte Costituzionale , in via cautelare, nell’ambito del ricorso contro la citata legge regionale, e nelle more della decisione sul ricorso stesso, la cui udienza si è già tenuta.La Corte costituzionale, riunita  in camera di consiglio il  24 Febbraio 2021 , ha esaminato nel merito il ricorso del Governo contro la legge della regione Valle d’Aosta- n. 11, del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ,diverse da quelle statali, legge sospesa in via cautelare con l’ordinanza della Corte costituzionale n. 4/2021. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale in un comunicato  ha fatto sapere che il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale. La Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.

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