La pubblicità ingannevole diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite, causa un danno risarcibile al consumatore ?

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Il codice del consumo,il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,entrato in vigore il 23 ottobre 2005, è una pietra miliare nella tutela dei consumatori italiani , dalla pubblicità ingannevole alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative di consumatori, “azione di classe”, cioè della procedura dinanzi al Tribunale Ordinario finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente del gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto. La direttiva (CE) 29/2005 sulle pratiche Commerciali sleali  trova spazio nel Codice del Consumo. Le pratiche commerciali  sono quelle attività legate alla promozione, vendita o fornitura di beni o servizi ai consumatori, , compreso la pubblicità e il marketing. Le due pratiche commerciali scorrette per eccellenza sono le pratiche ingannevoli e quelle aggressive. La pubblicità ingannevole può incidere sul bene fondamentale della salute, sul diritto ad un’adeguata informazione ed una corretta pubblicità , generando un danno esistenziale, tutelabile mediante riconoscimento. La pubblicità dovrebbe rispettare i requisiti di correttezza, veridicità e trasparenza, dettati dal Codice del Consumo. La pubblicità ingannevole induce  in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge, e che a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico oppure che sia sufficiente a ledere un concorrente. Il pregiudizio subito dalla pubblicità  ingannevole non va esclusivamente identificato con il danno economico, bensì con la capacità di incidere sul comportamento del consumatore nell’ambito della libera scelta tra i prodotti in commercio.La  Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto ingannevole  la dicitura “light” apposta sul pacchetto di sigarette. Il consumatore che ha subito un danno a causa di una pubblicità ingannevole e agisce in giudizio per l’ottenimento del risarcimento è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità ingannevole e danno, nonché la colpa di chi ha diffuso la pubblicità.Il consumatore ha l’onere di dimostrare i singoli pregiudizi subiti in conseguenza del fatto dannoso verificatosi ed effettivamente risarcibile .Le pratiche ingannevoli sono  quelle attività che contengono informazioni false, non veritiere o che in qualsiasi modo, anche nella presentazione complessiva, ingannano o possano ingannare il consumatore medio  e il consumatore fragile o ingenuo come gli anziani e i bambini. Non è necessario provare che un consumatore sia stato effettivamente ingannato, basta la sola possibilità di esserlo.Una pratica è ingannevole anche se viene attuata attraverso un’omissione ,per poter prendere delle decisioni consapevoli, i consumatori hanno bisogno di tutte le informazioni rilevanti e devono essere esposte in maniera chiara .Le pratiche aggressive limitano la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio o fragile  senza ricorrere all’uso della forza fisica o della sua minaccia. L’Antitrust  considera illecite anche le pratiche che inducono il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza relativamente all’uso di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza o che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o adolescenti.Competente del controllo sul rispetto delle regole  è l’ Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale agisce d’ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse. L’AGCM ha il potere di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette, eliminarne gli effetti, vietarne la diffusione della pratica, qualora non vi sia già stata e comminare sanzioni amministrative pecuniarie. I ricorsi avverso il provvedimento emanato dall’AGCM si svolgono davanti al TAR,in tutti gli altri casi è competente il Tribunale  ordinario. Dal 2005 all’Antitrust è stato riconosciuto il potere di imporre sanzioni per reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite. Il Codice del consumo indica le pratiche che devono essere considerate in ogni caso ingannevoli o aggressive. Sono di per sé ingannevoli, ad esempio, i comportamenti attraverso i quali l’operatore economico promette di vendere un prodotto a un certo prezzo e poi si rifiuta di accettare ordini per un certo periodo di tempo, di essere in procinto di cessare l’attività commerciale. Sono  di per sé aggressivi i comportamenti che creano nel consumatore l’impressione di non potere lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto.L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva alle imprese che lo richiedano relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *