CONSULTA :illegittime le leggi che attribuiscono automaticamente il cognome del Padre. I nuovi nati porteranno quello di entrambi i genitori, a meno che loro stessi decidano diversamente.

 

Da Pietro Cusati

 

Roma ,27 aprile 2022. Non sarà più automatica l’attribuzione del cognome  paterno, le norme che lo prevedono sono illegittime.Il caso è partito da una coppia lucana che inizialmente si è rivolta ai magistrati del Tribunale di Lagonegro chiedendo che fosse consentita la possibilità di attribuire al terzo figlio il solo cognome materno, lo stesso dei due fratelli nati quando la coppia stessa non era ancora sposata e che avevano il solo cognome materno. Il Tribunale di Lagonegro  respinse la richiesta e la decisione venne  impugnata davanti alla Corte di Appello di Potenza, che il 12 novembre 2021,ha inviato  alla Consulta l’eccezione di costituzionalità .La Corte costituzionale  ha esaminato  le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento giuridico italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. La Consulta  si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. Le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte Costituzionale ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. La Consulta  ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. D’ora in avanti “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.Ne consegue l’illegittimità dell’articolo 262 del codice civile. Che detta le regole per il cognome da assegnare al figlio nato fuori del matrimonio: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.  Uomini e donne sono esattamente sullo stesso piano. Per il cognome materno la Corte Costituzionale ha scelto di assumersi la responsabilità di giudicare incostituzionale l’obbligo del solo cognome paterno. Rispettando non solo le indicazioni delle Corti europee, come quella di Strasburgo che aveva già contestato all’Italia l’esistenza di quel solo cognome. Il solo cognome paterno è “il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza uomo donna”.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *