L’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto.

 

 

da Pietro Cusati

La circolare n.63, del 1° giugno 2022, del Ministero dell’Interno, illustra ai Prefetti il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n.131, del 27 aprile 2022 ,sull’attribuzione del doppio cognome ai figli, invitando a sensibilizzare i Sindaci affinché forniscano tempestivamente le conseguenti indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.131 ,del 27 aprile 2022 ,pubblicata nella Gazzetta ufficiale, 1° Serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022,  sul doppio cognome, per attribuire al figlio un solo cognome “è imprescindibile” l’accordo tra i due genitori.In mancanza di questo accordo, “devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi  è necessario l’intervento del giudice“.Il 27 aprile 2022   la Consulta  si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. Le norme  sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte Costituzionale ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. La regola è diventata  che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.  La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del parlamento  regolare tutti gli aspetti connessi alla  decisione della Consulta. L’accordo richiamato, spiega la circolare del Ministero dell’Interno è quindi imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi, come precisa la Corte  Costituzionale nella decisione del 27 aprile 2022, è necessario l’intervento del giudice.

 

 

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