La legge regionale della Campania n.3, dell’ 11 aprile 2019,disciplina la prevenzione del randagismo. Chi monitora l’andamento del randagismo per garantire la tutela dell’igiene pubblica, la salute della comunità e dell’ambiente ?

da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)
 

 

 

 

 

 

 

 

In Campania da quattro anni è vigente la legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, che disciplina la corretta convivenza tra le persone e gli animali d’affezione e il randagismo,animali vaganti sul territorio che non hanno un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo .Il legislatore regionale ha inteso disciplinare la prevenzione del randagismo e favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali e incentivare l’accoglienza e la buona tenuta degli animali d’affezione presso le famiglie proprietarie. Dopo oltre tre anni ,la domanda sorge spontanea, a che punto è l’attuazione  della legge regionale 3/2019 ,in particolare sulla prevenzione del randagismo ? Chi monitora l’andamento del randagismo per garantire la tutela dell’igiene pubblica, la salute della comunità e dell’ambiente ? La legge regionale  incentiva ,sostiene e promuove progetti e iniziative volti all’educazione e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al rispetto dei diritti degli animali, ad una corretta convivenza tra persone ed animali d’affezione, all’accoglienza ed alla buona tenuta degli stessi, percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei canili, nonché dei cani e gatti senza padrone con accertata disabilità. I Comuni singoli o associati provvedono alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica. A convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati, ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL. I cani randagi catturati sul territorio comunale e i cani liberi accuditi sono registrati dall’ASL a nome del Sindaco del Comune di cattura. In caso di loro ricovero presso una struttura privata convenzionata il titolare della struttura ne risulta il detentore. I proprietari e i detentori di animali d’affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni allo stesso, tenendo conto dei bisogni fisiologici e etologici secondo l’età, il sesso, la specie, la razza, la taglia e le condizioni di salute. ln particolare sono tenuti a rifornire di acqua e cibo in quantità adeguata all’età e alla taglia, garantire le necessarie cure sanitarie e rieducative e un adeguato livello di benessere psicofisico ed etologico, consentire un’adeguata possibilità di esercizio fisico e di socializzazione con i simili, garantire l’adeguato e costante controllo dell’animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità, assicurare la regolare ed adeguata pulizia degli spazi di dimora, assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico. È vietato detenere animali d’affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare. Il cane catturato dal servizio veterinario dell’ASL è ospitato presso il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato oppure se non identificato ma riconosciuto dal proprietario, previa identificazione ed iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione e pagamento delle spese sostenute dall’ASL e dall’amministrazione comunale rispettivamente per la cattura ed il ricovero del cane presso il canile. Il cane catturato e identificato in caso di non rintracciabilità del proprietario ed a seguito di espletamento di tutte le procedure necessarie, relative alla notifica del ritrovamento effettuate dalla ASL di competenza, è reso disponibile per l’adozione, previo espletamento delle attività sanitarie di primo livello. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio o altro mezzo di contenzione per un periodo di tempo prolungato. È istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante regionale dei Diritti degli Animali, per assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

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