Intellettuali: manifesto delle professioni

Profili costituzionali comparati delle nuove fonti della disciplina delle professioni intellettuali

del prof. avv. Nicola Crisci

Salerno – Alessandro de Donato, notaio, nel presentare il Convegno su “Il valore sociale ed economico delle Professioni liberali e… il futuro “promosso dal CUP” afferma “l’art. 3, comma 5 e 6 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 rappresenta una deroga alla fissazione concordata dei principi cardini della riforma, ed alla netta distinzione, normata, dell’attività professionale di impresa”. E’ noto che le leggi e i regolamenti diventano obbligatorie anche quando secondo disposto.            Rileggendo le disposizioni sulla legge in generale ed in particolare sull’applicazione della legge in generale nel tempo e sull’interpretazione e sull’abrogazione non resta che la costruzione di un sistema delle professioni intellettuali secondo le problematiche giuridiche nel rapporto tra diritto e giustizia, nella sua evoluzione, secondo le fonti dello stesso diritto positivo. Emerge evidente che il Convegno del CUP di Caserta, con l’adesione di tutti gli Ordini e Collegi, può –e a mio avviso deve- promuovere la programmazione di uno schema di proposta per una ricerca scientifica, anche con normativa comparta nei livelli internazionali, europei, nazionali, in epoca globale, per un cosiddetto Manifesto o Carta delle PROFESSIONI INTELLETTUALI. Sia consentito chiarire “delle” e “per”. Non “corporativo”, come è il Manifesto promosso e coordinato dalla Confindustria, in occasione di una “campagna elettorale impropria”, anticipata: non soltanto in Italia (Francia, Germania, USA, Unione Europea ed altra nazioni). Secondo gli insegnamenti sulla interpretazione come momento costitutivo dell’esperienza giuridica occorre partire dalle fonti (v., per tutti: Nicolò LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, Giuffrè Editore, 2008). Con un tema specifico, per esempio: Profili costituzionali comparati delle nuove fonti della riforma delle professioni intellettuali. Le notizie sulle professioni, in particolare sul Titolo II, sulla “liberalizzazione privatizzazione ed altre misure per favorire lo sviluppo” in merito all’art. 3 dedicato alla “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche non hanno ancora alcuna qualificata e specifica trattazione e/o ricerca. Interviste sommarie, di regola conservative, corporative, e non evolutive, sono certamente di parte e/o di orientamento per la già iniziata “campagna elettorale impropria”. Anche i manuali universitari di Diritto del Lavoro ignorano il V comma dell’art. 33 delle Costituzione e gli articoli 2229 e seguenti, con il capo II delle “Professioni intellettuali” del Codice Civile del 1942, senza pensare alla frammentata e disordinata normativa per ogni “regolamentata professione”. Qualsiasi opinione sulle “liberalizzazioni” pertinente l’art. 5 sulle PROFESSIONI in tempo di applicazione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (Gazz. Uff. –Serie Gen. 13 agosto 2011 n. 188) coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 (nella stessa Gazz. Uff.) recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, ormai, non interessa qualsiasi cittadino e/o studioso e/o ricercatore e persino rappresentanti istituzionali di Ordini e Collegi. Interessano invece i Disegni di legge e le Relazioni e i Documenti, cioè gli Atti parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (A.S. n. 2887 e della A.C. 4612). Per l’applicazione e per la ricerca segnalo indici. SENATO DELLA REPUBBLICA XVI Legislatura- N. 2887 – Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (Tremonti) –Comunicato alla Presidenza il 13 agosto 2011 – Conversione in Legge del Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Indice

Relazione pag. 3

Relazione tecnica pag. 42

Allegato. Testo integrale delle norme espressamente modificate e abrogate dal Decreto legge

pag. 74

Disegno di legge pag. 145 Decreto legge pag. 146.

Per le Professioni:

pag. 15 Relazione all’art. 3

pag. 64 Relazione all’art. 3, comma 5 Liberalizzazioni delle professioni.

Pag. 70 – Art. 17 Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Pag. 164 Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle
Professioni e delle attività economiche).

Pag. 187 – Art. 17 (Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) CAMERA DEI DEPUTATI. Atto C. 4612

Pubblicazione delle SCHEDE DI LETTURA (commento sommario in relazione al Maxi emendamento).

Seguono: Ordini del giorno in materia di lavoro, accolti nella seduta del 14 settembre 2011:

Odg 9/4612/16 – Cazzola ed altri

“…revisione, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, dell’ordinamento delle Casse privatizzate per la previdenza e l’assistenza dei LIBERI PROFESSIONISTI ai sensi del decreto legislativo 509 del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di semplificare gli organi di amministrazione e di controllo…”.

“…individuazione di misure atte a favorire la fusione, l’incorporazione e la soppressione di casse privatizzate…”. In particolare sui tirocini formativi e di orientamento. Sia consentito per il proposto tema delle FONTI un richiamo specifico al modificato comma 1 dell’art. 3 del Decreto legge con il Maxiemendamento sub. Titolo IIIMisura a sostegno dell’occupazione, con l’art. 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità), è riportata la modificazione dell’art. 36, comma 1 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della Direttiva 2001/12/CE in materia ferroviaria (come modificata dalla Legge di conversione n. 148 in materia dell’impresa e dell’associazione internazionale ferroviaria: “I. Le imprese ferroviarie e le associazioni sulle infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporti di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto anche la legislazione nazionale, regionale, la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore compatibili con la legislazione nazionale ed applicati in modo non discriminatori, con particolare riguardo agli standard definiti ed alle prescrizioni in materia:…”. E’ soltanto una segnalazione per la rilevanza delle FONTI, in sede di applicazione della complessa Riforma recante: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

 

 

 

 

 

 

 

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