LA CONFERENZA DI SERVIZI NON SI CONFIGURA COME ORGANO COLLEGIALE.

Rubrica D’Informazione Giuridica a cura di Pietro Cusati
Con una recente sentenza n.3971, del 21 agosto 2015,il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,sezione IV,ha stabilito che la conferenza di servizi ,sia essa decisoria o istruttoria, non è un organo collegiale, ma costituisce soltanto un modulo organizzativo finalizzato a velocizzare il procedimento. Ne deriva che la partecipazione di un’autorità amministrativa alla conferenza di servizi non richiede necessariamente la presenza fisica del suo rappresentante, ben potendo realizzarsi mediante l’invio di note scritte. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Molise ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento delle autorizzazioni uniche rilasciate a seguito di conferenza di servizi, dalla Regione Molise in favore di una Società per la realizzazione di due impianti fotovoltaici. La fattispecie vede la contestazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali delle predette autorizzazioni regionali sotto due profili:a) il loro rilascio successivamente alla scadenza del termine perentorio di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, del decreto n. 387/2003 per la conclusione del procedimento amministrativo;b) l’ammissibilità dei pareri, resi al di fuori della conferenza di servizi, dagli organi periferici del Ministero. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la tesi del Ministero per i beni e le attività culturali poiché, sia nel caso della conferenza istruttoria che di quella decisoria la presenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in sede di conferenza di servizi può essere assicurata non necessariamente dalla presenza fisica del suo rappresentante ma anche dalla trasmissione di note scritte. Infatti il modello procedimentale in esame ha natura soltanto di strumento organizzativo a fini acceleratori della procedura e non configura l’esistenza di un organo collegiale.

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