LA DIDATTICA A DISTANZA ,LA CARTA DEL DOCENTE PROROGATO FINO AL 31 LUGLIO 2020 IL TERMINE PER GLI ACQUISTI.

Dr. PIETRO CUSATI

ROMA – Il Governo, con il decreto-legge 8 aprile 2020,n.22,gazzetta ufficiale n.93, in vigore dal giorno successivo,  ha dato il via libera  agli esami di Stato e alla valutazione  degli studenti per l’anno scolastico 2019/2020,              provvedimenti che tengono conto dell’emergenza coronavirus. La didattica a distanza  ha aiutato a salvare l’anno scolastico. Il decreto-legge  consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico dando al Ministero gli strumenti per operare con rapidità e di raccordarsi  con le Regioni per uniformare il calendario di avvio delle lezioni. Inoltre il Consiglio dei Ministri ha approvato anche  un provvedimento  che sblocca le assunzioni chieste dal Ministero dell’Istruzione per recuperare parte dei posti liberati, nell’estate del 2019, dai pensionamenti dovuti a ‘Quota 100’.  Si tratta di 4.500 posti che andranno ad altrettanti insegnanti, vincitori di concorso o presenti nelle Graduatorie ad esaurimento, che non avevano potuto occuparli lo scorso settembre perché non erano stati messi a disposizione. Con successivi provvedimenti saranno disposte le assunzioni relative all’anno scolastico 2020/2021. Ampliato il pacchetto dei dispositivi acquistabili con la Carta  del docente , finalizzato all’aggiornamento professionale  per organizzare la didattica a distanza,dal 11 marzo 2020 al 31 luglio 2020 è possibile acquistare anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili, fino a fine 31 luglio2020. La Carta del Docente consente l’acquisto di libri , anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste utili all’aggiornamento professionale.  L’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata. La Carta del Docente permette di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali ,di conseguenza, personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, e-book reader, tablet, strumenti di robotica educativa rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti.  Vi rientrano neella carta del docente  tutti i programmi e le applicazioni, disponibili in formato elettronico, disponibili in cloud, scaricabili online o incorporati in supporti quali memorie esterne, CD, DVD, Blue Ray, destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura, di editing  ,di calcolo,strumenti di office automation. Con la Carta del Docente si può seguire un corso on line purché svolto dagli enti accreditati o qualificati Miur. Le rappresentazioni cinematografiche, l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità. Infine è possibile utilizzare il bonus per acquistare le componenti hardware necessarie ad assemblare un PC completo.

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

Sempre in tema di didattica a distanza Il Garante per  la protezione dei dati personali, con il  provvedimento n. 64, del 26 marzo 2020 ha adottato il documento denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni”,considerata  la necessità di assicurare con urgenza, in ragione dell’improvvisa sospensione dell’attività didattica in presenza, con rilevanti sforzi per superare le notevoli difficoltà derivanti dall’assenza di adeguati mezzi e risorse, il diritto fondamentale all’istruzione, attraverso modalità di apprendimento a distanza, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati. Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.Spetta in primo luogo alle scuole e alle università- quali titolari del trattamento –  la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati .Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento, che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati.

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