Superbonus del 110% : l’agevolazione fiscale è uno stimolo alla ripresa dell’edilizia.

 

Dr. Pietro Cusati

dr. Pietro Cusati - giurista, giornalista

L’Agenzia delle Entrate ,con la guida del 24 luglio 2020,ha fornito i primi chiarimenti sul  superbonus  , l’agevolazione fiscale prevista dal decreto-legge Rilancio,convertito in legge definitivamente il 18 luglio 2020. L’incentivo  consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. Il decreto- Rilancio ha innalzato l’importo della detrazione al 110%, aprendo la possibilità di finanziare per intero la spesa per alcuni tipi di ristrutturazione mediante l’abbattimento delle imposte dovute allo Stato sull’IRPEF, purché gli interventi realizzino determinati standard di valorizzazione degli immobili.Il decreto Rilancio ha previsto anche meccanismi di cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, con possibilità di ottenere dall’impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all’intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione del proprio credito di imposta. Il meccanismo è finalizzato a consentire il miglioramento degli edifici sul piano energetico o sismico, anche nel frequente caso in cui non si disponga della liquidità monetaria sufficiente per affrontare interventi generalmente costosi.Non può essere fruito per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Gli interventi ammessi , Il Superbonus del 110%, spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante, rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.  Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile ,per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari, i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. I soggetti Ires e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici. Il Decreto- Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi  o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ,cosiddetto bonus facciate e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario. La finalità del superbonus del 110% è quella di riqualificare sul piano energetico e su quello sismico le abitazioni in pratica è necessario che l’intervento consegua i risultati voluti dal legislatore in termini o di efficienza energetica o di tenuta antisismica.Non c’è più la distinzione tra prima e seconda casa che si trovava nel testo originario del decreto legge, pertanto sono compresi nell’agevolazione anche gli interventi sulle seconde case. La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%.Per gli interventi di isolamento termico il tetto di spesa è pari a 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari, 40 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità. Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale il tetto di spesa è pari ad Euro 30 mila per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi, ad Euro 20 mila per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per unità abitativa negli edifici con più di otto unità.Per i pannelli solari il tetto di spesa è pari ad euro 48 mila e comunque 2400 Euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione.Gli interventi devono essere  finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, devono comportare il miglioramento energetico di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato dal rilascio dell’APE, attestato di prestazione energetica, prima  e dopo l’intervento. Gli interventi del c.d. sisma bonus, finalizzati all’adeguamento antisismico dell’edificio, devono comportare il miglioramento di almeno una classe.Invece della detrazione, il contribuente può scegliere di optare per avere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Alternativamente, il contribuente può trasformare la detrazione in un credito di imposta che  può essere portato in compensazione con tutte le imposte e i contributi che il contribuente deve pagare. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente quindi di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario. E’ previsto inoltre che per il super-bonus non vi siano limiti alla compensazione, non si applica infatti il limite generale di compensazione normalmente fissato in 700 mila Euro. Il credito di imposta può anche essere compensato con i debiti fiscali del contribuente, e non si applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1500 Euro. Può essere ceduto a terzi, persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.Per beneficiare della detrazione al 110% occorrono le asseverazioni da parte dei tecnici abilitati, nel caso di ecobonus, il tecnico deve asseverare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici, che le spese sono congrue, che si è realizzato il passaggio di classe energetica richiesto dalla legge. Una copia della dichiarazione dovrà essere trasmessa oltre che all’Agenzia delle entrate anche all’ENEA ,Agenzia nazionale energia e sviluppo sostenibile. Per il sisma bonus, le asseverazioni necessarie sono quelle del professionista incaricato della progettazione struttu-rale, del direttore dei lavori e del collaudatore, iscritti ai rispettivi albi, i quali attestano l’efficacia dell’intervento e la congruità delle spese sostenute. Per esercitare l’opzione, occorre  il visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione  che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Le spese sostenute per le asseverazioni e per il visto di conformità possono essere portate in detrazione.

 

 

 

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