Per il Tar del Lazio,terza sezione bis, è legittimo chiedere il Green pass al personale scolastico , corretto anche sospenderli se non si adeguano e il costo del tampone deve gravare sul docente.

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,5 settembre 2021. Il Presidente della III sezione bis  del Tar Lazio  ha depositato due  decreti monocratici che fanno giurisprudenza, ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere  i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-covid del personale scolastico. I motivi dei  ricorsi sono la violazione del Regolamento 953/21 della Commissione UE che  per quanto riguarda il Green Pass non sono ammesse discriminazioni tra i cittadini europei e  fare didattica in presenza in sicurezza. I provvedimenti monocratici  hanno stabilito che in ordine “al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile”. Per il personale scolastico non in possesso del Green pass “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni, specie di quello docente”.Il Presidente del Tar Lazio,terza sezione bis ,con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021  ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-covid del personale scolastico.
L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione  e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”. ‘’La presentazione di un test molecolare o antigenico “in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, a una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”. Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, “in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”, è previsto dai  decreti con i quali la terza Sezione bis del Tar del Lazio ha respinto l’istanza  contro i provvedimenti del ministero dell’Istruzione che disciplinano il possesso del Green pass. “In ogni caso  il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2″. Con riferimento “all’asserita violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali“,  “premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal Dpcm che dovrà essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”, il Tar del Lazio rileva  che “nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che, nell’effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al dirigente scolastico“. Inoltre il Tar osserva che “analoga conclusione vale per l’altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto, tenuto conto, altresì, che tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza”.

 

 

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