Garante privacy : i dati dei sottoscrittori di una proposta di referendum rientrano nell’ambito delle categorie di dati per i quali il regolamento europeo prevede rigorose tutele a garanzia della loro riservatezza.

Da Pietro Cusati

 

 

 

 

 

 

 

Il Garante per la privacy ha dato parere negativo  al Ministero per l’innovazione tecnologica sullo schema di dpcm che fissa le regole della piattaforma per la raccolta delle firme per referendum e progetti di legge. Il Garante ritiene che siano troppi i profili critici emersi dall’esame di un provvedimento che incide su istituti di democrazia diretta costituzionalmente garantiti, quali appunto i referendum.Il testo risulta privo di adeguate tutele per il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.La piattaforma per la raccolta delle firme è una infrastruttura complessa, composta da un’area pubblica ,che consente la consultazione delle proposte referendarie e delle proposte di legge popolare e da un’area privata, a cui possono accedere il personale dell’ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, i promotori e i cittadini che intendono sottoscrivere le proposte. Secondo la Costituzione e la legge sul referendum il trattamento dei dati dei sottoscrittori compete ad alcuni soggetti,promotori, partiti politici, ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, Camera alla quale viene presentata la proposta di legge, ai quali l’ordinamento conferisce funzioni delicate e costituzionalmente garantite ,raccolta dei dati personali dei sottoscrittori, verifica della loro iscrizione nelle liste elettorali, deposito delle firme autenticate . Il Dpcm contempla  l’intervento di ulteriori soggetti: il gestore della piattaforma, ossia una persona giuridica individuata dalla Presidenza del Consiglio, per ora del tutto indeterminata, e la Presidenza del Consiglio stessa, chiamata a realizzare la piattaforma e, seppure solo fino all’attivazione delle utenze dell’Ufficio centrale per il referendum, a inserire i dati dei cittadini che sottoscrivono il referendum e abilitare l’accesso dei promotori. Al gestore della piattaforma è demandato l’intero sviluppo tecnologico dell’infrastruttura, i cui profili tecnici saranno contenuti in un manuale operativo ,redatto dallo stesso gestore, che non verrà sottoposto all’esame del Garante e del Ministero della Giustizia.Tale rinvio al manuale operativo , da predisporsi da parte di un soggetto non ancora identificato e senza il coinvolgimento del Garante ai fini della valutazione di una serie di aspetti che avrebbero dovuto essere disciplinati nel Dpcm, è incompatibile con la lettera e lo spirito della legge e non offre adeguate garanzie di protezione dei dati personali riguardo a profili essenziali del funzionamento della piattaforma.I dati dei sottoscrittori di una proposta di referendum o di un progetto di legge rientrano nell’ambito delle particolari categorie di dati per i quali il regolamento europeo prevede rigorose tutele a garanzia della loro riservatezza. Essi rivelano infatti, oltre al dato sulla partecipazione alla consultazione referendaria, le opinioni o la posizione politica del sottoscrittore.Il Garante per la privacy ha  verificato che lo schema del dpcm necessita di una profonda revisione del testo e  non ha potuto esprimere parere favorevole .Ha indicato al Ministero per l’innovazione tecnologica una dettagliata serie di condizioni e osservazioni alle quali attenersi, al fine di scongiurare il rischio che si verifichino trattamenti non conformi di dati. Le caratteristiche tecniche,i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento”, ha innescato un vivace dibattito.Il “no” del Garante è un “no” all’idea che la trasformazione digitale che potrebbe e dovrebbe rappresentare il più potente strumento di amplificazione dei diritti e delle libertà delle persone a cominciare, naturalmente, da quelli fondamentali e costituzionalmente garantiti si trasformi nel suo opposto ovvero in uno strumento di affievolimento di tali diritti e di aumento dei rischi democratici connessi al loro esercizio. Il procedimento per la raccolta delle firme necessarie a referendum e leggi di iniziativa popolare è disciplinato  dalla Costituzione e, quindi, dalla legge che ha dato attuazione ai precetti costituzionali. Tale disciplina identifica una serie di soggetti quali i promotori del referendum, l’ufficio centrale per i referendum presso la Corte di Cassazione, la Camera dei Deputati nel procedimento strumentale all’adozione delle leggi di iniziativa popolare e, naturalmente, gli elettori.Ciascuno di tali soggetti ha propri ruoli, competenze e responsabilità rigorosamente identificati dalla legge.

 

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