Il legislatore ha previsto severe sanzioni per le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali al fine di influenzare l’esito delle elezioni politiche .

da Pietro Cusati

 

 

 

 

 

 

Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali o referendarie o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati è pertanto essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini e garantire il regolare svolgimento in tutte le fasi delle consultazioni elettorali. Il legislatore ha previsto “sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici  o le fondazioni politiche sfruttino le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento. In vista delle prossime consultazioni politiche del 25 settembre 2022,  ai sensi  del  quadro normativo vigente  previsto  dal Regolamento e dal Codice della privacy,i soggetti coinvolti nel contesto delle  prossime elezioni e della  campagna elettorale,sono tenuti al rispetto e alla puntuale osservanza dei principi vigenti in materia di protezione dei dati,garantendo agli interessati l’esercizio dei propri diritti.Il trattamento dei dati può essere effettuato, a garanzia dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base di alcuni presupposti di liceità, fra i quali la previa acquisizione del consenso, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Il consenso deve essere richiesto con formulazione specifica e distinta rispetto alle ulteriori eventuali finalità del trattamento, quali, ad esempio, quelle di marketing; di profilazione; di comunicazione a terzi per le loro finalità promozionali oppure di profilazione di tali distinti soggetti. Il titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati. Enti, associazioni ed organismi,associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, possono trattare i dati dei propri iscritti per realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in qualità di titolari del trattamento,soltanto qualora acquisiscano il consenso dell’interessato, e previa indicazione in modo chiaro nell’informativa dell´intenzione di utilizzare i dati personali degli aderenti al predetto scopo .L’informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli aderenti la possibilità di fornire o meno, in piena libertà e consapevolezza, consensi specifici, autonomi e differenziati rispetto alle ordinarie finalità perseguite dal titolare, volti a permettere l´utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, o anche alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalità. E’ illecita la prassi seguita da parte di soggetti appartenenti ad associazioni, o addirittura da parte di soggetti estranei ad esse, che si candidano a elezioni politiche di acquisire e utilizzare,in assenza di uno specifico ed informato consenso degli interessati, gli indirizzari in possesso dell´associazione, per iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, invece, a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica  e a condizione che tali finalità, e le modalità di contatto utilizzabili, sms, e-mail,  siano previste espressamente nello statuto o nell´atto costitutivo e siano rese note agli interessati all´atto dell´informativa.Possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica i dati personali il cui trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. I dati personali estratti da fonti “pubbliche” , vale a dire le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un´espressa disposizione di legge o di regolamento, possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati ,nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall´ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle, l’obbligo di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi; l´identificazione di chi ne chiede copia, se l´accesso è consentito solo in determinati periodi. Possono essere utilizzati, per il perseguimento delle finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici, liste elettorali detenute presso i comuni, che “possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo”. Elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto. Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso, i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto ricomprese in quelle di carattere politico previste in termini generali nell’atto costitutivo o nello statuto.

 

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