La separazione delle carriere dei magistrati è uno dei capisaldi del dibattito giudiziario.

 

da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1999  la riforma costituzionale dell’articolo 111 della Costituzione per  realizzare le condizioni di parità  tra accusa e difesa,  il «giusto processo» si svolge «in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». La riforma Cartabia approvata nel 2022 ,di cui mancano i decreti attuativi, ha introdotto la previsione per cui il magistrato può sì passare di funzioni, ma solo una volta nell’arco della sua vita professionale ed entro i primi 10 anni di carriera.  Il maggior sostenitore  della separazione delle carriere  è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nonostante sia stato lui stesso pubblico ministero: «In un sistema accusatorio non è concepibile che il magistrato accusatore possa diventare magistrato giudicante». Le camere penali Italiane,UCPI,auspicano  che Parlamento, Governo e forze politiche di maggioranza e di opposizione sappiano cogliere la prospettiva della riforma costituzionale della separazione delle carriere, la solo riforma davvero indispensabile per cambiare il volto della giustizia penale nel nostro Paese. In Italia magistrati requirenti i Pubblici ministeri, quelli che fanno le indagini  e magistrati giudicanti , appartengono alla stessa carriera,  sono selezionati da un unico concorso e dei loro trasferimenti e dei loro procedimenti disciplinari si occupa il Consiglio superiore della magistratura. La Costituzione stabilisce che la magistratura è autonoma e indipendente ed è soggetta soltanto alla legge. E i magistrati si distinguono tra loro soltanto per funzioni. La riforma Cartabia del 2022  ha ridotto la possibilità del passaggio da quattro a una sola volta in carriera, nei primi dieci anni.

 

 

 

 

 

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