da Pietro Cusati ( Giurista-Giornalista)
Sale da 1.500 a 6mila il numero minimo di firme per collegio per chi non è in Parlamento deve raccogliere per correre alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come, in base a una modifica introdotta alla Camera, chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.Nessuna soglia è prevista per contribuire al computo ai fini della cifra elettorale nazionale e alla conquista del premio di maggioranza. Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza fisso di 105 parlamentari, 70 deputati e 35 senatori, per chi otterrà il maggior numero di voti e che supererà la soglia del 42% e un meccanismo per la scelta degli eletti che è un mix di preferenze e capilista bloccati.Un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato il 42% in entrambe le Camere. Al di sotto, o nel caso in cui Camera e Senato diano esiti elettorali diversi, si va alla distribuzione dei seggi con il proporzionale puro. La riforma prevede la reintroduzione delle preferenze con un meccanismo misto, sulla scheda ci sarà, accanto al contrassegno del partito, una lista di 6 nomi , sotto al capolista bloccato,graficamente staccato dagli altri. L’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze con alternanza di genere pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza nell’ordine di lista. Nessuno può essere candidato in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Contestualmente al contrassegno, le liste depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste devono obbligatoriamente indicare la stessa persona con una dichiarazione sottoscritta dai leader. La salvaguardia dell’articolo 67 della Costituzione che prevede l’assenza di vincolo di mandato e di quella dell’articolo 92 sulla prerogativa del capo dello Stato di nomina del Presidente del Consiglio. La legge individua un tetto per il numero dei parlamentari che si possono ottenere sommando quelli vinti nei collegi a quelli del premio, si tratta al massimo di 220 deputati e 113 senatori.Restano, per l’ingresso delle liste in Parlamento, le soglie di sbarramento al 10 per cento per le coalizioni e al 3 per cento per le liste con il ripescaggio per il migliore coalizzato. Per chi ha una componente in almeno uno dei due rami del Parlamento il numero delle firme da raccogliere resta come quello attuale tra 1.500 e 2mila a collegio. Per l’Estero,dove vengono richieste tra 500 e mille sottoscrizioni di residenti nell’area è esentato chi ha almeno un eletto in uno dei due rami.Vengono ridotte da 4 a 2 le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato. La riforma rende possibile il voto fuorisede nel luogo in cui si è temporaneamente domiciliati da almeno 9 mesi,tre nel caso di persone che sono fuori dal Comune per cure, iscrivendosi entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e ad almeno 45 giorni dalle elezioni nell’apposito Albo. E’ stata estesa ai caregiver per i familiari o figli ricoverati in una Regione diversa da quella nella quale si è iscritti nelle liste elettorali.