Le elezioni regionali dovranno avere luogo entro il 20 novembre 2025 o, al più tardi, nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, ossia domenica 23 novembre 2025.

da Pietro Cusati ( Giurista- Giornalista)

 Le elezioni regionali  dovranno  avere luogo entro  il 20 novembre 2025 o, al più tardi, nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, ossia domenica 23 novembre 2025.l’elezione degli organi regionali ha avuto luogo, per effetto della proroga di tre mesi della durata degli organi elettivi e del conseguente differimento delle consultazioni elettorali, in data 20 e 21 settembre 2020, il quinquennio di carica terminerà nei corrispondenti giorni di settembre 2025 e le elezioni dovranno quindi avere luogo entro i sessanta giorni successivi (ossia entro il 20 novembre 2025) o, al più tardi, nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, ossia domenica 23 novembre 2025.La norma regionale non può che cedere a fronte della norma statale con essa incompatibile, potendo trovare nuovamente applicazione soltanto nell’ipotesi in cui, in futuro, la finestra temporale da essa contemplata dovesse tornare ad essere compatibile con i termini stabiliti dalla legge statale.Il Consiglio di Stato,Sezione Prima,nell’Adunanza del 16 aprile 2025, con riferimento alla normativa  applicabile  allo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Regione del Veneto, si è determinato un disallineamento tra la disciplina posta dalla legge elettorale regionale che  impone che la consultazione elettorale abbia luogo tra il 15 maggio e il 15 giugno , e la disciplina nazionale di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.Al Consiglio di Stato è stato chiesto di esprimersi : “se l’articolo 11 della legge regionale n. 5/2012, con particolare riferimento alla previsione del turno primaverile, possa nuovamente trovare applicazione in occasione del prossimo rinnovo degli organi regionali e, quindi, come debba essere interpretato, od anche superato, l’articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, riguardante il termine della durata degli organi elettivi regionali”.Secondo la sezione  la durata della legislatura regionale è stata determinata in cinque anni e il dies a quo del quinquennio è stato individuato nella data dell’elezione del Consiglio regionale. Nelle sette Regioni a statuto ordinario,Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria, chiamate al voto per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti di Regione nel 2015, le consultazioni elettorali hanno avuto luogo domenica  31 maggio 2015 .Lo slittamento delle consultazioni elettorali del 2020 ha determinato il disallineamento della norma della legge elettorale veneta che individua una specifica finestra elettorale rispetto alla norma nazionale che stabilisce, oltre alla durata degli organi elettivi, un dies ad quem mobile per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli stessi organi,analoga questione non si pone per le altre quattro Regioni a statuto ordinario (Campania, Marche, Puglia e Toscana) chiamate al voto nel 2025, in quanto le relative leggi elettorali regionali non prevedono per lo svolgimento delle relative consultazioni elettorali una finestra elettorale determinata, bensì termini iniziali mobili decorrenti, a ritroso, dalla scadenza della legislatura regionale – il dies ad quem, nell’ipotesi fisiologica di elezioni successive alla scadenza naturale della legislatura, è quindi stabilito dalla sola legge statale – e termini finali, parimenti mobili, decorrenti dalla eventuale cessazione anticipata dalla stessa. . Ciò posto, con riferimento al quesito formulato dalla Regione del Veneto il Consiglio di Stato ritiene   di individuare la data di svolgimento delle consultazioni elettorali regionali che rientra nel “sistema di elezione” la cui disciplina l’articolo 122, comma 1 della Costituzione devolve alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni a statuto ordinario, ferma restando la necessità di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Al tempo stesso, l’individuazione della data di svolgimento delle elezioni interferisce con la determinazione della “durata degli organi elettivi”, anch’essa riservata dall’articolo 122, comma 1 della Costituzione alla legge statale. La Sezione ritiene, pertanto, che la potestà legislativa regionale in materia di sistema di elezione  include anche il procedimento elettorale, debba essere esercitata nel rispetto  dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale, comprendenti anche la determinazione del dies ad quem . Pertanto, l’individuazione della data di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi regionali, essendo inclusa – in quanto attinente al “sistema di elezione” e dovendo, in ogni caso, risultare conforme alla “durata degli organi elettivi” stabilita dalla legge statale (profilo, quest’ultimo, con cui la tempistica delle consultazioni elettorali inevitabilmente interferisce) – nella materia di competenza legislativa concorrente delineata dall’articolo 122, comma 1 della Costituzione, non può prescindere dal puntuale rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.La legge n. 165 del 2004, che detta i principi fondamentali in materia, stabilisce, all’articolo 5, che “le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori” e che “il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione”.

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