DIFENSORE CIVICO REGIONALE: a chi spettano i poteri sostitutivi sui Comuni ?

PIETRO CUSATI

SASSANO (SA).La Regione Campania ricorre al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale ,sezione distaccata di Salerno, contro l’Ombudsman Campano, il Difensore Civico Regionale Avv. Fortunato  e il Commissario ad acta Dott.ssa Vitagliano per il Regolamento, sulla partecipazione a Sassano. A chi spettano i poteri sostitutivi sui Comuni? Lo diranno i Giudici Amministrativi tra qualche giorno. Il ricorso  al TAR , su mandato del Presidente della Regione Campania, è firmato dagli avvocati dell’ente Avv.Giuseppe Testa,Avv.Almerina Bove e Avv.Tiziana Monti e quello del Comune di Sassano dall’Avv. Nicola Senatore.

L’atto è stato notificato al difensore Civico Regionale Avv. Fortunato ed al Commissario ad acta Dott.ssa  Marialuigia Vitagliano, dottore Commercialista. Al TAR la Regione Campania chiede l’annullamento di atti non conosciuti  dal ricorrente, se non per il tramite del ricorso avverso i medesimi proposto dal Comune di Sassano. Tra questi, il decreto del difensore civico, con cui si nomina il commissario ad acta Dott.ssa Vitagliano, dottore commercialista. Nel mirino pure il verbale di approvazione del regolamento comunale, deliberato dal commissario, annullando il regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Sassano.

Il Governatore della Regione Campania Dott. Vincenzo  De Luca considera l’incarico al Commissario ad acta  Dott.ssa Vitagliano, una condotta gravemente lesiva delle sue prerogative, oltre che dell’autonomia istituzionale del Comune di Sassano. Un atto illegittimo, poiché – secondo la legge regionale – in tali casi per il difensore civico vi è  l’obbligo di chiedere al Presidente della Regione Campania quella nomina. Il  Difensore  Civico Regionale, un organo con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, al quale non può essere legittimamente attribuita  la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita ai Comuni.

 

 

 

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