Emergenza epidemiologica da COVID-19, Interventi a fondo perduto: Protocollo d’ intesa tra Ministero dell’ Interno, Ministero dell’ Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,1 luglio 2020 Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 ha previsto, all’ articolo 25, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività di impresa nonché di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che hanno risentito delle misure adottate per il contenimento del virus e dello stato emergenziale, registrando un deficit di liquidità rispetto al passato. L’Articolo 25 prevede un protocollo d’ intesa tra il Ministero dell’Interno , il Ministero dell’ economia e delle finanze e l’ Agenzia delle entrate per  la disciplina dei controlli di prevenzione amministrativa antimafia, nei confronti dei beneficiari dei  contributi a fondo perduto. L’ obiettivo è quello  di indirizzare le risorse pubbliche verso forme di impiego che consentano il rafforzamento dei circuiti legali dell’economia e la tutela delle fasce sociali maggiormente esposte al fenomeno dell’ usura.Il protocollo prevede quale fattore di semplificazione che non si proceda a nuovi accertamenti antimafia in caso di iscrizione dell’ operatore economico presso le cosiddette white list ovvero presso l’Anagrafe antimafia degli esecutori predisposta per gli interventi di ricostruzione post sisma in centro-Italia, in tali casi, infatti, l’iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia. Inoltre,il  protocollo detta disposizioni procedurali diverse a seconda dell’ importo del contributo,distinguendo le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, per i quali la documentazione antimafia non è più richiesta alla luce delle recenti modifiche normative  . In tali casi, l’Agenzia delle Entrate assume comunque l’impegno a richiedere la comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute, corrispondendo contributi sotto condizione risolutiva legata all’esito dei successivi accertamenti. Per le erogazioni di importo superiore a 150.000 euro, l’Agenzia delle entrate acquisisce l’autocertificazione con la quale i soggetti richiedenti  attestano di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e procede all’assegnazione del contributo richiesto in via d’urgenza sotto condizione risolutiva legata all’esito dei successivi accertamenti. In ogni caso, ove il controllo riguardi un soggetto non censito nella Banca dati nazionale unica antimafia (BDNA) ovvero quando dalla consultazione della  Banca dati emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  il prefetto dovrà disporre le necessarie verifiche, come di consueto. Il protocollo interviene inoltre sulle modalità di consultazione della Banca dati nazionale unica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi di un sistema di trasmissione automatizzata delle informazioni necessarie per il rilascio della documentazione antimafia. Il Ministro dell’Interno ha  inviato  ai Prefetti il protocollo di intesa, sottoscritto lo scorso 8 giugno 2020, dal Ministro dell’Interno, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per l’adozione delle misure di prevenzione amministrativa antimafia nei confronti dei beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto legge 34/2020. In questo modo si è voluto assicurare la celerità nell’erogazione delle risorse e, in parallelo, garantire la sussistenza delle condizioni di legalità nell’utilizzo di risorse pubbliche. Nell’ottica di un miglior funzionamento del sistema, il protocollo disciplina anche le modalità di consultazione della Banca dati nazionale unica antimafia da parte dell’Agenzia delle Entrate. La durata del protocollo è collegata alla definizione delle procedure di erogazione del contributo a fondo perduto.

 

 

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