LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Il Garante per la protezione dei dati personali  ha  fornito chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all’interno delle Scuole. L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele sono previste per l’uso dei tablet.Le istituzioni scolastiche devono disciplinare l’eventuale utilizzo degli smartphone all’interno delle aule e della Scuola stessa. Nel caso gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale, nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.  Per la pubblicazione delle immagini su Internet e sui social network  dei minori è indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale. La normativa di riferimento per l’utilizzo degli smartphone in classe è la direttiva 104 del 2007 nella quale si afferma : “Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:  di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione , di tenere comportamenti rispettosi degli altri ,  corretti e coerenti , di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto . La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.”L’utilizzo del cellulare è vietato durante le lezioni perché rappresenta una distrazione. La scuola può procedere, se previsto dal regolamento di istituto, al ritiro temporaneo del dispositivo che sarà restituito, poi, o al termine dell’attività scolastica ,in casi particolari si può prevedere anche di riconsegnare il cellulare direttamente nelle mani dei genitori.La scuola  non può provvedere al sequestro del dispositivo oltre il termine dell’orario di lezione.L’utilizzo del cellulare, in ogni caso, è vietato non soltanto per gli studenti ma anche per i docenti durante l’orario delle lezioni. Il divieto dell’uso del cellulare durante le lezioni deve essere previsto  dal regolamento dell’istituto scolastico. Ogni istituto provvede al proprio regolamento interno, basandosi sulla direttiva 104/2007. Non è vietato portare il cellulare a Scuola ma utilizzarlo durante le lezioni. Sia gli studenti che i docenti, di conseguenza possono tenere il telefono spento, ma anche acceso ,a patto che sia silenzioso e non disturbi, senza per questo incorrere nell’utilizzo scorretto del dispositivo.

Nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni . Le Scuole  hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” ,studenti, famiglie, professori, come vengono trattati i loro dati personali. Devono  rendere noto , attraverso un’adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune,  anche online , quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano e di farle rettificare se errate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” . Se la scuola non risponde è possibile rivolgersi al Garante della Privacy o alla magistratura ordinaria.Si possono  installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. E’ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabellonima deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla Scuola ai sensi dalla legge n. 241 del 1990 .

 

 

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