L’Antitrust ha sanzionato per sette milioni di euro Facebook per pratica scorretta e ingannevole sull’utilizzo dei dati degli utenti con intento commerciale.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma ,28 Febbraio 2021.L’ Antitrust ,l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi sette milioni di euro  Facebook Ireland Ltd. e  Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre del 2018.L’’Antitrust  aveva accertato che Facebook induceva  gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato , durante l’attivazione dell’account , dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità. Per l’Antitrust, inoltre, le informazioni fornite da Facebook risultavano generiche e incomplete e non fornivano una adeguata distinzione tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio ,con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti, e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate. Oltre a sanzionare Facebook  l’Autorità Garante aveva vietato l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.L’istruttoria ha accertato  che le due società non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa e non hanno cessato la pratica scorretta accertata: pur avendo eliminato il claim di gratuità in sede di registrazione alla piattaforma, ancora non si fornisce un’immediata e chiara informazione sulla raccolta e sull’utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti. Secondo l’Autorità, si tratta di informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio, alla luce del valore economico assunto per Facebook dai dati ceduti dall’utente, che costituiscono il corrispettivo stesso per l’utilizzo del servizio. FB non ha ancora provveduto a pubblicare la dichiarazione rettificativa.  Si tratta della pagina cui gli utenti registrati vengono direttamente indirizzati non appena accedono a Facebook ed in cui possono trovare post, foto, video, ecc. In caso di situazioni e/o eventi significativi, Facebook può pubblicare la relativa comunicazione in cima alla Sezione Notizie.L’antitrust, alla luce delle risultanze istruttorie, ha ritenuto  che il comportamento posto in essere da Facebook costituisce inottemperanza alla delibera n. 27432 del 29 novembre 2018.  L’Autorità ha accertato, con il richiamato provvedimento, che nella schermata di registrazione , FB,  ometteva informazioni rilevanti di cui il consumatore necessita al fine di assumere una decisione consapevole di natura commerciale quale è quella di registrarsi alla Piattaforma Facebook per usufruire dell’omonimo servizio di social network. Nello specifico, Facebook non informava l’utente con chiarezza e immediatezza in merito alla raccolta e all’utilizzo a fini remunerativi dei dati dell’utente da parte di FB e, conseguentemente, dell’intento commerciale perseguito. Le informazioni fornite risultavano generiche ed incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati funzionale alla personalizzazione del servizio con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”, da un lato, e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate, dall’altro. Nella pagina di registrazione a FB, a fronte del claim “Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita”, era infatti assente un adeguato alert che informasse gli utenti, con immediatezza ed efficacia, in merito alla centralità del valore commerciale dei propri dati rispetto al servizio di social network offerto, limitandosi FB a sottolineare come l’iscrizione fosse gratuita per sempre e a rimandare alle informazioni contenute nella Normativa FB tramite appositi link cliccabili dalla pagina di registrazione al social network.  L’ingannevolezza della condotta posta in essere da FB, secondo l’Antitrust permane nonostante le modifiche attuate,facebook non ha ottemperato alla diffida contenuta nel  provvedimento del 29 novembre 2018.

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