Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittimo per violazione del principio di parità di genere alle cariche elettive il regolamento elettorale adottato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,25 aprile 2021. Nel nostro ordinamento giuridico  è  sancito il principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione quindi, Va rispettata la parità di accesso alle cariche elettive. Il TAR del Lazio con la sentenza n. 4706, del 22 aprile 2021, ha dichiarato illegittimo il regolamento elettorale per l’elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, per violazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione di cui all’art. 51  della Costituzione . “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Il regolamento dei dottori Commercialisti , adottato dal CNDCEC e approvato con Decreto del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede del 14 settembre 2020,non prevedeva le  disposizioni in materia di contrasto alla discriminazione di genere e promozione delle pari opportunità.Il TAR del Lazio ha osservato che l’equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno a tali organi dei dottori commercialisti  garantisce “l’acquisizione al modus operandi dell’ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere…”.Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nell’esercizio della propria  potestà regolamentare, avrebbe dovuto tenere conto della necessità di conformarsi al parametro costituzionale e nel testo del regolamento elettorale avrebbe dovuto inserire, nel rispetto della disciplina legislativa una misura per contrastare la situazione esistente.Il Consiglio Nazionale dei commercialisti avrebbe dovuto adottare  le opportune misure per il rispetto della parità di genere sancito dall’art. 51 della Costituzione, “non essendogli consentito esercitare il potere regolamentare secondo modalità solo formalmente rispettose dalla legge ma sostanzialmente in contrasto, per ammissione dello stesso organo, al precetto costituzionale”.L’art. 51 della Costituzione implica infatti che la promozione delle pari opportunità non sia demandata soltanto al legislatore ma veda il coinvolgimento di tutti i pubblici poteri.Il regolamento  adottato dal consiglio  nazionale dei Commercialisti,  CNDCEC, e approvato dal Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ponendosi in violazione del principio delle pari opportunità tra i generi, è stato giudicato dal TAR del Lazio  come irrimediabilmente viziato e, pertanto, è stato annullato. Le nuove elezioni dei Consigli degli ordini territoriali dei Commercialisti dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di genere.Il TAR del Lazio ha ricordato il principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale .  Infatti l’art. 51 della Costituzione  ha valore di norma immediatamente vincolante  all’accesso a cariche elettive presso organi amministrativi, osservando che l’equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno a tali organi garantisce “l’acquisizione al modus operandi dell’ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere.L’equilibrio di genere  nato nell’ottica dell’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale fra i sessi, viene così ad acquistare una ulteriore dimensione funzionale, collocandosi nell’ambito degli strumenti attuativi dei principi di cui all’art. 97 Cost.: dove l’equilibrata partecipazione di uomini e donne ,con il  diverso patrimonio di umanità, sensibilità, approccio culturale e professionale che caratterizza i due generi, ai meccanismi decisionali e operativi di organismi esecutivi o di vertice diventa nuovo strumento di garanzia di funzionalità, maggiore produttività, ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzialità dell’azione pubblica. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti avrebbe dovuto adottare in prima battuta e nell’attesa dell’intervento del legislatore le opportune misure per il rispetto della parità di genere sancito dall’art. 51 della costituzione.

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