CONSULTA :PER LA TUTELA DELL’ART. 18 DELLA LEGGEN. 300 DEL 1970 NON SERVE CHE L’INSUSSISTENZA DEL FATTO SIA “MANIFESTA”.

da Pietro Cusati

 

 

 

 

 

 

 

La Consulta con la sentenza n. 125, del 18 maggio 2022,  ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola «manifesta».La disposizione censurata, nell’introdurre «un meccanismo privo di criteri applicativi oggettivi» e nell’onerare il lavoratore della prova di fatti estranei alla sua sfera di conoscenza, pregiudicherebbe e renderebbe comunque «eccessivamente difficoltoso l’esercizio» del suo diritto di agire in giudizio. Il lavoratore non potrebbe prevedere «le proprie chance di successo» e, dunque, non potrebbe chiedere a ragion veduta di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti. Le questioni di legittimità costituzionale sono sorte nel giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro contro l’ordinanza che, all’esito della fase sommaria, ha annullato il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e ha disposto la reintegrazione del lavoratore. Ai fini della tutela dell’articolo 18, nel testo modificato dalla riforma Fornero, il giudice non è tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta” (settimo comma, secondo periodo). Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 125 depositata il 19 maggio 2022 (redattrice la vice Presidente Silvana Sciarra), intervenendo su un altro tassello della legge Fornero (n. 92 del 2012), in materia di disciplina dei licenziamenti. L’incostituzionalità ha colpito la sola parola “manifesta”, che precede l’espressione “insussistenza del fatto” posta a base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative. Al fatto  si deve “ricondurre ciò che attiene all’effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale”. Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità che non può “sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità” (sentenza n. 59 del 2021). La Corte Costituzionale ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento. Inoltre, la sussistenza di un fatto è nozione difficile da graduare, perché evoca “un’alternativa netta, che l’accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi”. Il criterio della manifesta insussistenza  “risulta eccentrico nell’apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell’accertamento”. Nelle controversie in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto , che è già di per sé un’operazione complessa , le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare “nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza”. Vi è dunque un “aggravio irragionevole e sproporzionato” sull’andamento del processo: all’indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale. La Corte Costituzionale  ha individuato uno squilibrio tra i fini che il legislatore si era prefisso, consistenti in una più equa distribuzione delle tutele, attraverso decisioni più rapide e più facilmente prevedibili , e i mezzi adottati per raggiungerli.

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