ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA DEVIAZIONE ILLECITA DEL TORRENTE FUSANDOLA NEL COMUNE DI SALERNO. PERICOLO DI ESONDAZIONE SENTENZA DEL GIP DEL TRIBUNALE DI SALERNO DEL 15 APRILE 2021.

da Oreste Agosto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SIG. PREFETTO DI SALERNO

Via pec

E p.c. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

DEVIAZIONE ILLECITA DEL TORRENTE FUSANDOLA NEL COMUNE DI SALERNO.

PERICOLO DI ESONDAZIONE SENTENZA DEL GIP DEL TRIBUNALE DI SALERNO DEL 15 APRILE 2021.

Il sottoscritto avv. Oreste Agosto, cittadino salernitano, (per comunicazioni avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it), telefax 0896307490,

in riferimento alla sentenza del Gip del Tribunale penale di Salerno del 15 aprile 2021, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE, che ha accertato la illecita deviazione del torrente Fusandola nell’area marina del centro storico di Salerno,

come già rappresentato a codesto ill.mo Sig. Prefetto di Salerno, nel mese di giugno 2021:

Con sentenza del Gip del Tribunale penale di Salerno del 15 aprile 2021, la dott.ssa G. Pacifico ha condannato un funzionario comunale, stigmatizzando l’intera procedura del Comune accertando, tra gli altri reati,  la illecita deviazione del torrente Fusandola.

Numerose le illiceità statuite nella detta sentenza del Gip:

I lavori che interessavano il Torrente Fusandola venivano effettuati in sostanziale assenza del titolo abilitativo valido ed efficace, atteso che la validazione del progetto esecutivo quale titolo edilizio necessario per la realizzazione dei lavori in questione, non risultava regolarmente e legittimamente perfezionatasi, in quanto effettuata in violazione della normativa di riferimento sprovvista dei relativi pareri favorevoli e delle autorizzazioni necessarie al proseguimento dei lavori”.

“ Il fulcro centrale della questione è quindi rappresentato dalla sostanziale difformità fra il progetto definitivo validato e il progetto esecutivo, nonché la mancanza delle autorizzazioni necessarie al proseguimento dei lavori pubblici, le quali non sono state mai concesse, dando vita quindi ad una invasione di terreni ed edifici nonché ad una deviazione di acque e modificazione dei luoghi sine titulo”.

“Il tracciato di cui al citato progetto esecutivo si differenzia da quello approvato col progetto definitivo per il diverso andamento planimetrico dei tratti terminali terzo e quarto. In particolare il quarto ed ultimo tratto, della lunghezza di 32,84 m che rappresenta lo sbocco verso il mare con la relativa foce è posto più ad Est rispetto alla posizione prevista dal progetto definitivo di circa 11 m. Vi è dunque una sostanziale differenza tra le previsioni progettuali dei due tracciati”.

“Il parere favorevole con prescrizioni relativo alla “deviazione del torrente Fusandola”, espresso dalla Autorità di Bacino Destra Sele n. 5/04 del 10.10.2008 è stato reso rispetto ad una ipotetica versione, mai approvata, del progetto definitivo. Segnatamente tra la planimetria della deviazione del torrente rappresentata nella tavoa Def 7.1.1. approvata dalla Autorità di bacino e quella del progetto definitivo approvato con deliberazione della giunta comunale n. 29 del 9.1.2009 (DEf B2.1) vi è una rilevante differenza tra i due tracciati con una distanza relativa tre le due foci pari a circa 40 m”.

“Il parere favorevole con prescrizioni dell’Agenzia del demanio – filiale della Campania e di cui alla nota del 15.4.2009 è stato rilasciato sulla base di documentazione progettuale analoga a quella trasmessa alla Autorità di Bacino e dunque riferibile ad una ipotetica versione, mai approvata, del progetto definitivo. Il parere, inoltre, fa riferimento proprio al decreto n. 5/04 del 10.10.2008 reso dalla Autorità di Bacino, decreto che come già detto fa riferimento ad una ipotetica versione, mai approvata, del progetto definitivo. Esso dunque non può essere assunto quale presupposto di altri atti emanati dalla P.A. (segnatamente autorizzazione demaniale e marittima n. 18/2009).

Le concessioni demaniali marittime n. 18/2009 e 2/2013 sono state emanate sul presupposto erroneo di sussistenza dei seguenti atti di assenso ivi richiamate: autorizzazione paesaggistica n. 164 del 10.12.2008 resa sul progetto definitivo e sostanzialmente diverso dal progetto esecutivo; parere favorevole della Agenzia del Demanio, filiale della Campania del 15.4.2009 reso su un progetto mai approvato”.

Il punto nodale, ai fini del presente atto, oltre la deturpazione irreversibile dei caratteri identitari del centro storico, è il pericolo per la cittadinanza per la mancanza della necessaria autorizzazione idraulica da parte del genio civile di Salerno. A tale riguardo afferma il Gip nella sentenza del 15 aprile 2021, che:

Non è stata acquisita, seppure richiesta in data 6.6.2008 prot. 912140 e successive integrazioni, la necessaria autorizzazione idraulica di cui all’art. 93 r.d. n. 523/1904 da rilasciarsi da parte del Genio civile di Salerno. Detta autorizzazione non poteva in ogni caso essere rilasciata in quanto la prevista e poi realizzata deviazione del torrente rientra ex art. 96 del r.d. n. 523/1904 tra le attività vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche. Divieto che, come detto, assolve alla ragione pubblicistica di tutelare ed assicurare il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. L’autorizzazione infine non poteva comunque essere rilasciata in quanto la deviazione del torrente prevede comunque che il nuovo alveo sia di tipo chiuso e quindi coperto. Previsione questa che contrasta con le disposizioni di cui all’art. 115, comma 1. D.lgs n. 152/2006, che invece vieta la copertura di qualunque corso d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità”.

Il Gip, nella detta sentenza, afferma ancoraper quanto attiene infine al rischio connesso all’insabbiamento della foce si è accertato che la sezione terminale del torrente presenta un livello di insabbiamento tale da determinare una importante criticità idraulica e consistita nella genesi di un fenomeno di rigurgito verso monte tale da rimandare in pressione il tratto tombato anche per la portata corrispondente ad un tempo di ritorno di 50 anni. Tale situazione è da ritenersi inammissibile dovendosi assumere come valore di riferimento minimo il tempo di ritorno minimo quello corrispondente a 100 anni. All’interno del tratto tombato poi vi è una soglia tracimabile di altezza pari a circa 90 cm e che gli stessi progettisti, rilevato che “la presenza della soglia tracimabile generi rigurgito della corrente verso monte inaccettabile tale da mandare in pressione il tratto tombato prossimo alla soglia, anche per la portata con tempo di ritorno pari a 20 anni” hanno definito comune “una importante criticità idraulica”. Situazione questa che ha indotto gli stessi “ad intervenire rimuovendo la soglia, murando l’orifizio di derivazione delle portate nere…” Tale soglia tuttavia non è poi stata in concreto rimossa. Lo scrivente ritiene pertanto che, sia per effetto della trincea di sbarramento presente nell’alveo tombato del torrente (che secondo il progetto approvato, doveva essere rimossa e che invece non è stata rimossa) sia per effetto dell’insabbiamento del tratto terminale del torrente vi è il rischio che la corrente idraulica non riesca a defluire regolarmente generando fenomeni di rigurgito verso monte e che, oltre al mandare in pressione lo scatolare in cemento armato, possono determinare la fuoriuscita di acqua anche in corrispondenza del tratto iniziale dell’alveo tombato posto in corrispondenza di via Fusandola, con conseguente verificarsi di pericolosi fenomeni di esonadazione” ( cfr.  motivazione della sentenza del Gip del Tribunale di Salerno ).

CONSIDERATO CHE,

con nota del Ministero della Transizione ecologica del 12 luglio 2021, indirizzata al Sindaco di Salerno, alla Regione Campania, genio civile di Salerno ed all’Agenzia del Demanio, sono state richieste informazioni circa le attività poste in essere in esecuzione della detta sentenza del Gip del Tribunale di Salerno.

Sta di fatto, che nonostante il lungo tempo decorso, alcuna attività esecutiva risulta posta in essere dal Comune di Salerno, né dagli altri enti evocati.

 

CONSIDERATO, INFINE CHE

Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. N. 380/2001,

“In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza e’ trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto puo’ avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorita’ militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO IL SOTTOSCRITTO INVITA

 

Il sig. Prefetto di Salerno, ad intervenire ad horas, esercitando tutti i poteri previsti dall’ordinamento giuridico sia ai sensi del citato articolo 41 d.p.r. n. 380/2001, sia ai sensi della normativa sulla protezione civile per tutelare l’integrità della vita, gli insediamenti e l’ambiente dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi e nel caso concreto dall’accertato pericolo di esondazione nel centro storico di Salerno.

 

Salerno, 19 settembre 2022

Distinti saluti                                                 avv. Oreste Agosto

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