Soppressione tribunali minori Si apre uno spiraglio di speranza nella questione della soppressione dei tribunali minori attraverso la legge di riforma della geografia giudiziaria.

Pietro Cusati

Primo rinvio alla Corte Costituzionale per la legge di riforma della geografia giudiziaria. Il Giudice civile del Tribunale di Pinerolo, con ordinanza del 16 novembre 2012, ha rinviato alla Corte Costituzionale la legge di riforma della geografia giudiziaria, approvata con decreto legislativo n.155 del 7 settembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.213 del 12 settembre 2012. Premetto che l’argomento non è di facile comprensione per i non addetti ai lavori.  Nel caso in esame il Giudice ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, secondo comma, della legge n.148, del 14 settembre 2011,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.216, del 16 settembre 2011, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n.138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli articoli 70-72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma. Inoltre  Il Giudice Civile del Tribunale di Pinerolo ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art.1 del decreto legislativo n.155, del 7 settembre 2012, limitatamente all’inclusione del Tribunale di Pinerolo nell’elenco della tabella A), per contrasto con gli artt. 3-24-25, primo comma, 76 e 97, primo comma della Costituzione. L’ordinanza è stata  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Tra l’altro l’ordinanza rileva anche  i dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla legge delega,dubbi che inducono il Giudice di Pinerolo a prospettare la illegittimità consequenziale del decreto legislativo. Tale decreto sembra porsi in contrasto con i criteri ed i principi direttivi di cui all’art. 1, secondo comma , lettere b), d) ed e) della legge 148/ 2011, violando così l’art. 76 della Costituzione. In particolare, la lettera b prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga: ’’ … secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale dei bacini d’utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale… nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane’’:  secondo la lettera d), si deve’’…procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di Tribunale, anche mediante accorpamento ai Tribunali limitrofi..’’. La lettera e) stabilisce che, nel perseguire le finalità di cui ai punti che precedono, si assuma ‘’… come prioritaria linea di intervento…il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni’’. A mio sommesso avviso costituisce eccesso di delega l’accorpamento del Tribunale di Sala Consilina (Salerno – Regione Campania), al Tribunale di Lagonegro in Provincia di Potenza (Regione Basilicata).La legge-delega è in contrasto con gli articoli 70, 72 e 77 della Costituzione. Infatti il Magistrato di Pinerolo fa riferimento proprio alla violazione del procedimento di formazione della legge,dato che i principi sulla revisione della geografia sono stati introdotti con un emendamento eterogeneo, e senza i necessari presupposti di straordinaria necessità e urgenza, in sede di conversione di un decreto-legge riguardante misure sulla stabilizzazione finanziaria e sullo sviluppo economico. In pratica si tratta di una norma cosiddetta ‘’intrusa’’ e quindi è censurabile l’inserimento attraverso emendamenti. Infine questo taglio lineare degli uffici giudiziari contrasta con gli obiettivi stessi della razionalizzazione della geografia giudiziaria che imponevano un riequilibrio tra uffici della stessa provincia.

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