Il Fondo di solidarietà per mutui prima casa: caratteristiche generali

                                                      

 Filippo Ispirato

La crisi ha imposto a molte famiglie negli ultimi anni di ridurre fortemente i  consumi; molte di loro, alle prese con un mutuo per l’acquisto della prima  casa, si trovano spesso in difficoltà in quanto non dispongono del reddito  necessario per poter pagare regolarmente le rate ed il rischio di sofferenza è  sempre più concreto. E’ entrata da poco in vigore una nuova misura a sostegno di questa fascia di  popolazione, e analizzeremo in due articoli le caratteristiche generali dell’ iniziativa ed alcuni approfondimenti.  In data 29/10/2010, l’ABI, l’associazione bancari italiani, ha reso note le  istruzioni operative per l’attivazione del Fondo di Solidarietà per i mutui per  l’acquisto della prima casa, che va a sostituirsi al vecchio Piano Famiglie  Abi, non più attivo dall’Aprile di quest’anno. La Consap, che si occupa della gestione di questo nuovo fondo a sostegno delle  famiglie in difficoltà che non hanno sufficienti disponibilità per pagare le  rate del mutuo in maniera regolare, ha incrementato la dotazione del Fondo di  10.000.000€ per il 2013. Dal 27 aprile 2013, è possibile inoltrare a Consap, facendone richiesta  tramite la propria banca, le istanze di sospensione dei mutui per l’acquisto  della prima casa, secondo la nuova disciplina prevista dalla Legge n. 92 del  28/06/2012. Il Fondo di Solidarietà permette di ottenere, per gli aventi diritto, una  sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento delle rate di mutuo, con rimborso  alla banca di una quota parte degli oneri finanziari maturati durante il periodo di sospensione e degli eventuali costi notarili. Sarà il Fondo stesso a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti lasciando alla banche esclusivamente l’onere di acquisire la documentazione necessaria. Per poter accedere alle agevolazioni, i beneficiari (in caso di mutuo cointestato è sufficiente che i requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari), alla data di presentazione della domanda, devono essere in  possesso dei requisiti soggettivi: – titolo di proprietà sull’immobile, purché all’interno del territorio nazionale, oggetto del contratto di mutuo; – titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000€ in  ammortamento da almeno un anno (anche non regolare) al netto dell’eventuale periodo di preammortamento; – indicatore della situazione economica equivalente del nucleo famigliare (ISEE) non superiore a 30.000€. Per ottenere tale documentazione ci si dovrà  rivolgere ad CAF, all’INPS e al proprio Comune. L’immobile oggetto della richiesta di sospensione deve possedere i seguenti requisiti: – costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di  presentazione della domanda – non essere considerato immobile di lusso, e quindi non deve rientrare nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si potranno richiedere fino ad un massimo di due sospensioni del pagamento  delle rate del mutuo, per un periodo massimo complessivo di 18 mesi. L’accoglimento della richiesta di sospensione da parte del Fondo, permetterà  al cliente di ottenere il rimborso della quota parte di interessi determinata dall’applicazione del solo parametro di indicizzazione del finanziamento IRS/Euribor senza lo spread applicato dall’istituto di credito (ad esempio, se  si paga un tasso variabile pari all’Euribor + 1,20%, il tasso di interesse per  il periodo di sospensione sarà pari solo all’1,20%).  Gli interessi non rimborsati dal fondo verranno pagati alla ripresa del piano di ammortamento e saranno distribuiti, in quote uguali, sulle rate residue del finanziamento, come era già previsto dal Piano Famiglie dell’Abi conclusosi lo scorso Aprile. La sospensione determinerà l’allungamento della durata del mutuo originario di un numero di rate pari al numero delle rate oggetto di sospensione.

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