Il Fondo di solidarietà per mutui prima casa: caratteristiche generali ed approfondimenti

 Filippo Ispirato

Nella seconda parte dell’articolo dedicheremo un’attenzione particolare ad approfondire alcune caratteristiche del Fondo Solidarietà Mutui, soffermandoci sui requisiti per l’ammissione alla sospensione temporanea del pagamento delle rate, delle delucidazioni sulla durata della sospensione, i vantaggi economici per chi usufruire della moratoria e alcune indicazioni sull’iter da seguire per usufruire della sospensione.

 L’ammissione al beneficio è subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo purché sia avvenuta nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

 Perdita del posto di lavoro dipendente

– a tempo indeterminato/determinato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza di un nuovo rapporto di lavoro da almeno tre mesi; ad eccezione delle ipotesi sotto elencato con disoccupazione attuale alla data di presentazione della domanda:

– risoluzione consensuale;

– di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità;

– di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

– di dimissioni del lavoratore  non per giusta causa;

 Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (di cui all’articolo 409, numero3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con disoccupazione attuale alla data di presentazione della domanda;

Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza (handicap grave) di uno dei mutuatari, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, delle legge del 5 febbraio 1992, n.104, o per invalidità civile non inferiore all’80%;

 Analizziamo a questo punto la durata della sospensione e compatibilità con altre misure:

1.      il mutuo deve essere “in corso di ammortamento” da almeno 1 anno e, pertanto, l’ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario alla data di presentazione della domanda non stia beneficiando di altre misure di sospensione, come nel caso del Piano Famiglie dell’Abi;

2.      i beneficiari possono fruire dell’agevolazione per un massimo di due volte e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi complessivi; nel calcolo dei 18 mesi di sospensione vanno ricompresi anche altri periodi di sospensione previsti da altre iniziative di cui ha beneficiato il cliente;

3.      nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino ad un ritardo massimo nei pagamenti di 90 giorni;

4.      non è prevista la richiesta di garanzie integrative né l’applicazione di interessi di mora

5.      le rate del mutuo possono essere sospese secondo iniziativa se non sono già oggetto di polizza assicurativa stipulata a copertura degli eventi previsti dell’art. 2, comma 479 della Legge n. 244/2007 così come modificato dalla legge n. 92/2012.

La sospensione, come previsto dal piano, non può comportare l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza richiesta di garanzie aggiuntive, in modo da non costituire ulteriori aggravi per i richiedenti, già in forti difficoltà economiche

 Oltre ai mutui casa ordinari sono ricompresi nell’iniziativa anche le seguenti tipologie di finanziamento per acquisto immobili:

·          mutui ceduti/cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

·          mutui erogati per portabilità ai sensi del DL 7/2007;

·          mutui rinegoziati.

 Gli oneri ed i costi sostenuti per la sospensione del mutuo, cosi come le spese per interessi e gli oneri notarili conseguenti all’operazione di sospensione saranno esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e non comporteranno alcun aggravio di spese per il cliente.

 Per chi volesse maggiori delucidazioni e consultare la modulistica necessaria sarà possibile consultare la pagina internet del portale del Dipartimento del Tesoro all’indirizzo http://www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa oppure il sito http://www.consap.it/fondi/fondopensionemutui

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