Nuovi limiti alle detrazioni sui premi assicurativi


Filippo Ispirato

Il decreto legge nr. 102 del 31 agosto 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31.08.2013 – Suppl. Ordinario n. 66) avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, è intervenuto sulla detraibilità dei premi assicurativi, nell’ambito delle disposizioni afferenti la copertura finanziaria del provvedimento. Abbiamo deciso di trattare questo argomento, in quanto di stretta attualità per chi ha in essere delle pensioni integrative, sottoscritte prima del 2001, e dei piani di risparmio pensionistici individuali o delle assicurazioni a copertura del caso morte o invalidità permanente. Prodotti assicurativi che, a seguito dei continui tagli fatti ai servizi sociali e al welfare pubblico, si stanno diffondendo sempre di più tra risparmiatori, famiglie e cittadini, per avere una maggiore copertura finanziaria in caso di assistenza sanitaria o pensionistica. 
 

Specie nei piani di risparmio una delle componenti di maggiore attrattività consiste nella detraibilità dei premi, ovvero delle somme, versati, in quanto consente di avere un rendimento aggiuntivo immediatamente fruibile ogni anno in sede di dichiarazione dei redditi; mentre nelle assicurazioni sanitarie a copertura del caso morte o di invalidità permanente, tale detraibilità consente di alleggerire il costo di tali prodotti di protezione.
 

Cosa è successo con questo nuovo decreto legge dell’Agosto del 2013?
 

Sono state ridotte in maniera sensibile le detrazioni disponibili; nello specifico l’articolo 12 del decreto è intervenuto sui limiti alla detrazione dei premi assicurativi (disciplinati dall’articolo 15, comma 1, lettera f) del Dpr 917/86 disponendo, con una norma già valida per l’anno d’imposta in corso (e quindi anche sui premi già versati dal 1° gennaio di quest’anno):
 

  • · la riduzione della detraibilità dei premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, che passa dagli attuali 1.291,14€ a 630€ per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, per scendere a 530€ dal periodo d’imposta 2014.
     
  • · l’estensione, in base al secondo comma, di tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 ossia anche a tutti i contratti stipulati prima dell’1/1/2001 che godevano della detraibilità fiscale dei premi “indistintamente” a prescindere dalla tipologia contrattuale (rivalutabili, unit linked, rischio morte etc.)
     

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