LINEE GUIDA PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA FASE DI EMERGENZA COVID-19.

 

Dr. PIETRO CUSATI

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

Roma,25 aprile 2020 – Il Consiglio Nazionale Forense, presso il Ministero della Giustizia, nella seduta amministrativa del 20 Aprile 2020 ha approvato le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19 . Occorre  tutelare due diritti costituzionali fondamentali da un lato le esigenze di tutela della salute pubblica , dall’altro quelle della tutela della famiglia, famiglia da intendersi come formazione naturale nella quale si debba proseguire a convivere in armonia, evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente nel precipuo interesse della prole.Nei prossimi mesi di maggio e giugno 2020 , proseguirà ad esistere l’esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari. I difensori sono i soggetti deputati a poter adeguatamente valutare e decidere quale debba essere la scelta più confacente alle necessità ed alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti. Le linee guida in materia di famiglia sono limitate  al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020 . Si propone per i procedimenti di natura consensuale: 1) Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c. 2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., i difensori , a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale, potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta. In tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza  della Corte di  Cassazione , che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione” almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest’ultimo caso scannerizzata nella quale ognuna , stante l’emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 , dichiara con atto separato: – di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza; – di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; – di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio); – di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso; A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi),  previa trasmissione telematica per il parere al PM. Procedimenti di natura contenziosa: La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, pur dandosi atto che la progressiva introduzione della stessa dovrà tuttavia avvenire gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa. Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori. Con l’udienza da remoto potrà essere esperito il tentativo di conciliazione tra le parti. Laddove tale ipotesi appaia non adeguata, ritenendosi che un efficace intervento di mediazione da parte del giudice sia indebolito, il Giudice, soprattutto laddove si tratti di coppie con figli in età minore, potrà valutare se ricorrere o meno a questa modalità. La peculiare esigenza di garantire una rigorosa tutela della privacy e della libertà personale nei procedimenti in materia di famiglia, porta a dover ritenere non del tutto idonea, tra i luoghi per l’effettuazione del collegamento da remoto, l’abitazione personale della parte, soprattutto nei casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi con altri familiari o con i figli. La parte, pertanto, qualora ve ne siano le condizioni – tenendo pur sempre in debita considerazione la primaria esigenza di limitare la condivisione di spazi fisici, anche nel rispetto del c.d. distanziamento sociale , dovrà recarsi, ove possibile, presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessario al contenimento del contagio . Il Presidente, laddove lo ritenga, potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli. In quest’ultima ipotesi, convocherà poi ad un terzo orario l’udienza con la presenza di tutte le parti. Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell’udienza. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali attraverso la modalità “condividi schermo” prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso. Dal punto di vista operativo, si richiama il protocollo siglato da CNF e CSM in materia di procedimenti avanti al tribunale per i Minorenni. Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto. L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”.  Prima dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. Ove la parte resistente non compaia all’udienza telematica, il Presidente del Tribunale, verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procederà a mente dell’art. 707, comma 3, c.p.c.

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