CORTE COSTITUZIONALE: INFONDATE LE CENSURE SUI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, IN PARTICOLARE PER LE AMBULANZE.

 

da Pietro Cusati

 

Al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata».Il  Codice del Terzo Settore , decreto legislativo 3 luglio 2017.n.117,  ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cosiddetto Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Sono enti del terzo settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  le organizzazioni di volontariato,le associazioni di promozione sociale,gli enti filantropici,le imprese sociali, incluse le cooperative sociali ,le reti associative ,le società di mutuo soccorso,le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale , in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale . E’ auspicabile l’intervento del parlamento secondo la Corte Costituzione che con la sentenza n. 72 del  15 marzo 2022 ritiene che il terzo settore è espressione di un pluralismo sociale che affonda le sue radici nei principi fondamentali della Costituzione e le attività di interesse generale svolte senza fini di lucro da questi enti realizzano anche «una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica». La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi, in particolare per le ambulanze, riservati alle organizzazioni di volontariato. La Corte Costituzionale ha rilevato che sebbene il Codice del terzo settore abbia svolto senz’altro una funzione unificante, diretta anche a superare le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni, ciò non ha però comportato un’indistinta omologazione dei diversi enti. Per la Consulta permangono delle  differenze anche nei regimi di sostegno pubblico. La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura delle organizzazioni di volontariato determina un vincolo particolarmente stringente al mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l’attività del volontario. Il che preclude la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell’attività margini positivi da destinare all’incremento dell’attività stessa. Non è così, invece, per le imprese sociali, che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese. Pertanto, gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari potrebbero essere esposti al rischio di non poter finanziare l’acquisto o il rinnovo di beni, come quelli considerati nella norma censurata. Sarebbe però un paradosso, vista la centralità che lo stesso Codice del terzo settore assegna al volontariato, riconosciuto peraltro dalla giurisprudenza costituzionale come modello «dell’azione positiva e responsabile» della persona e «modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche». Nel giungere alla conclusione di non irragionevolezza della disposizione censurata, la Consulta ha però auspicato che il legislatore intervenga a rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dall’articolo 76 del Codice del terzo settore, in modo da permettere l’accesso alle relative risorse anche a tutti quegli enti sulla cui azione, per disposizione normativa, come nel caso delle associazioni di promozione sociale, o per la concreta scelta organizzativa dell’ente di avvalersi di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti , più si riflette la portata generale del vincolo per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata».

 

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