17.10: l’ordinanza del GIP è legittima ? risponde Angeletti

 

 

Aldo Bianchini

 

SALERNO – Come spesso accade in questo Paese, anche a causa e per colpa dei tanti soloni-opinionisti da quattro soldi che sono presenti (sempre gli stessi che girano in nome di una supposta pluralità dell’informazione !!) sui grandi schermi televisivi dei vari network nazionali, si parla e si discute tendenzialmente non del problema reale ma soltanto della filosofia da applicare alle surreali motivazioni socio-generazionali che hanno portato, nella fattispecie, agli scontri di piazza (volgari, strumentali ed inutili) di questi ultimi mesi; scontri che, a mio avviso, hanno aperto la campagna elettorale e che continueranno ad accompagnarla nel peggiore dei modi per un Paese libero e civile che si avvia a scelte particolarmente difficili nel 2027.

Un argomento su tutti ha tenuto testa in questi ultimi giorni per quanto accaduto a Milano sabato 17 ottobre 2026 (da qui la sigla 17.10 creata da Yussef), al centro dell’attenzione generale il contenuto dell’ordinanza della GIP di Milano dott.ssa Tiziana Landoni per il rilascio immediato del presunto coordinatore, almeno potenziale, dei raduni che poi hanno determinato i vandalosi saccheggi.

I soliti opinionisti-soloni hanno detto e pontificato di tutto, quasi sempre a spiovere, entrando nel merito della legittimità o meno della stessa ordinanza, visto anche che la GIP tempo fa aveva firmato il documento “giuristi per Gaza” con cui auspicavano prese di posizione Pro-Pal anche nei tribunali; poi si è scoperto che anche la PM Francesca Crupi (che aveva ordinato il fermo) aveva firmato lo stesso documento; quindi una chiara intromissione di ordine politico in un contesto giudiziario che dovrebbe, comunque, non soltanto essere ma anche apparire libero, autonomo e indipendente.

I saccheggi, le sfilate, gli scontri, le azioni contro le forze dell’ordine, tutte cose che sembravano sopite sono ritornate prepotentemente alla ribalta e ci accompagneranno nei prossimi mesi.

Ho interpellato il noto avvocato penalista-cassazionista-vaticanista RIZIERO ANGELETTI sulle varie sfaccettature dell’ordinanza (pericolo di fuga, sussistenza gravi indizi, mancanza indizi di colpevolezza, ecc.) della GIP Tiziana Landoni; mi ha risposto e spiegato con la sua solita particolare serenità e grande professionalità:

 

  • Quanto alla mancanza del requisito del pericolo di fuga, l’ordinanza del Gip di Milano appare congrua e rispettosa dei canoni di riferimento dettati dalla Corte di Cassazione. Il Gip indica come dato giurisprudenziale di riferimento una sentenza del 2006 (n. 5244) ma è esemplificativa di un orientamento consolidato anche recentemente. Sotto il profilo fattuale la PG non ha fornito alcun elemento che militasse nel senso di dimostrare sussistente un fatto indicativo della volontà dell’indagato di darsi alla fuga. Di contro sia i familiari che i documenti sequestrati; costituiscono prova della insussistenza di detto requisito. Quanto ai primi, gli stessi hanno fornito immediatamente notizie utili all’immediato rintraccio del figlio con ciò dimostrando che nessuna intenzione di darsi alla fuga poteva presumersi. L’indagato è stato effettivamente rintracciato nel luogo in cui era stato indicato dai familiari.
  • Quanto alla verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla vigente normativa processuale, l’ordinanza segnala che nella specie mancano i presupposti; basilari che consentano di affermarne la sussistenza. In particolare, per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 414 cp, ricorda il Gip che la Cassazione ha rimarcato più volte che il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414 co. 1 (quello contestato) è un delitto di pericolo “concreto” e non “presunto”. Il che, per il giurista, sta a significare che ai fini della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza occorre fornire la prova che l’indagato ritenesse e divulgasse l’invito al delitto attraverso elementi concreti ed oggettivi e non meramente deduttivi ed astratti. Ciò perché non va dimenticato che quando si confronta il rapporto tra istigazione a delinquere e diritto di manifestazione del proprio pensiero, costituzionalmente garantito, il contemperamento dei due interessi (salvaguardia dell’ordine pubblico e diritto di ogni cittadino di esprimere il proprio pensiero) deve essere effettuato con assoluta serietà e concretezza atteso che dall’esito di tale valutazione ne deriva la limitazione della libertà personale dell’indagato. Nel caso di specie nessun elemento indiziario è stato rinvenuto negli atti messi a disposizione del giudice dalla PG. Tutto ciò che è stato oggetto di sequestro (soprattutto documenti, comunicati, manifesti, messaggi, propositi organizzativi, ecc.) non lascia intravvedere traccia alcuna di volontà di delinquere. Per di più tale volontà, sempre secondo la giurisprudenza, deve riguardare reati specifici e ben individuati. Nel caso di specie manca anche tale elemento. Inoltre devono essere distinti gli inviti e le esortazioni a delinquere dalle proposizioni critiche, forti; e anche volgari che, pur rientrando, in parte, nell’ambito della devianza sociale, non costituiscono reato. Trattasi sempre di proposte di protesta attraverso la “disobbedienza civile”.
  • Men che meno sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine all’aggravante della finalità terroristica. Esclusi, a priori, i fatti rappresentativi di una idea di commettere reati (che non sussistono) finalizzati a destabilizzare gli equilibri dello Stato, equilibri che devono essere macroscopici come ci ricorda C. Cost. n. 191/2020.
  • La mancanza dei gravi indizi di colpevolezza determina altresì l’impossibilità di accedere alla richiesta di emissione di una misura cautelare personale.

 

Ovviamente sul caso avrò modo e tempo di ritornare per capire meglio il problema e per cercare, con l’aiuto di Voi lettori, di spiegarlo nel migliore dei modi possibili.

 

 

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