“COMMA 2” : I SOCIAL NETWORK SUL BANCO DEGLI IMPUTATI ?

 

Rubrica d’informazione giuridica a cura di Pietro CUSATI

La violenza che c’è nei social network   è la  violenza che c’è nella nostra società, di insulti,di cattiverie,di istigazioni all’odio,i net work sono solo lo specchio di una certa superficialità. Il caso della ragazza che si  è tolta la vita perché perseguitata dal filmino hot diffuso su internet ripropone per l’ennesima volta il tema della gogna del mondo on-line e che gli strumenti di tutela a volte non bastano.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 ,n.196,che ha introdotto il testo unico in materia di tutela dei dati personali,entrato in vigore il 1° gennaio 2004,prevede espressamente all’art. 1 :”Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali”.

La tutela dei diritti e il rispetto della dignità della persona umana,valori che animano la nostra costituzione,sono beni preziosi. La tutela di una  persona che finisce nella gogna mediatica non è affatto semplice perché se un video viene rimosso anche dopo dieci minuti,in quel lasso di tempo potenzialmente è già diventato virale. In virtù di ciò è importante la prevenzione e la formazione. Nel nostro ordinamento giuridico,in linea generale,i social network non sono responsabili dei contenuti pubblicati dai propri utenti. La tutela del diritto alla protezione dei dati personali è affidata,in sede amministrativa al Garante per la Privacy e in alternativa ci si può rivolgere sempre all’autorità giudiziaria.

Infine un fenomeno dilagante che disturba la tranquillità delle famiglie sono le chiamate commerciali moleste,il telemarketing selvaggio,con telefonate che arrivano nei momenti inopportuni.

Non basta il registro delle opposizioni per contrastare le chiamate indesiderate e moleste ma occorre modificare al più presto la legge.

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