DIRITTO E SPORT: conflitto tra l’ordinamento statale e quello sportivo?

 

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – Giornalista)

 

4 ottobre 2020 - ore 20.45: la terna arbitrale prende atto della praticabilità del campo e dell'assenza del Napoli; fischia l'inizio, e dopo quarantacinque minuti la fine della partita Juventus-Napoli del campionato di calcio di serie "A"

Roma,11 novembre 2020. La Corte Sportiva di Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Società Sportiva Calcio  Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma il  4 ottobre 2020. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus.La Società Sportiva  Calcio Napoli nel prendere atto della decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale ha annunciato di proporre  ricorso  al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni perché  “non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l’operato delle autorità sanitarie regionali. La Società Sportiva  Calcio Napoli ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo”. Secondo  la sentenza della  Corte di Appello Federale la decisione del Napoli di non presentarsi a Torino  in occasione della partita in casa della Juventus “non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal l’impossibilità oggettiva,  come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente”. Il Napoli  ,per i giudici della Corte Sportiva di Appello, non voleva partire: ” la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4ottobre 2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. Ne è prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Società ricorrente con PEC n. 0220234 del 2 ottobre 2020″.A parere dello scrivente non è condivisibile l’affermazione :’’ Il Napoli cercava scuse per non giocare contro la Juve’’.Vero è che la causa di forza maggiore e l’impossibilità oggettiva ovvero il factum principis è dovuta essenzialmente al divieto di recarsi a Torino dalla competente autorità Sanitaria di Napoli per la disputa della gara,trattasi,quindi,di una causa  successiva sopravvenuta . La Società Sportiva Calcio Napoli  si è sempre distinta per la lealtà, correttezza e probità,non può essere ingiustamente sanzionata con la sconfitta a tavolino ,oltre alla penalizzazione di un punto in classifica, perché si è trovata  nella impossibilità oggettiva di disputare  la partita con la Juve . La palla per la decisione definitiva  passa al  Collegio di Garanzia dello Sport “giudice” di legittimità , organo di giustizia sportiva di ultimo grado cui è demandata una  funzione  analoga a quella disimpegnata dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ambito del  processo civile ,con l’auspicio che venga  revocata la sentenza  resa dal giudice del pregresso grado.

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