L’ANTITRUST HA SANZIONONATO Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale ed Eni gas e luce, PER L’INGIUSTIFICATO RIGETTO DELLE ISTANZE DI PRESCRIZIONE BIENNALE.

 

Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)

Dr. Pietro Cusati

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle Società Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e luce, una sanzione complessiva di 12,5 milioni di euro, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità, per i consumatori, di eccepire la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione ai consumi di luce e gas pluriennali fatturati tardi, salvo in caso di “accertata responsabilità” degli utenti medesimi. Dopo l’entrata in vigore di questa disciplina, numerosi consumatori hanno segnalato all’ANTITRUST il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale da parte di Eni, Enel e SEN, cui è seguito l’ingiustificato pagamento di crediti prescritti. Le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore, tuttavia, tali tentativi non solo non erano documentati, ma spesso erano smentiti dalle prove fornite dai consumatori, anche in sede di conciliazione: ad esempio l’accessibilità del contatore o la presenza in casa dell’utente, di suoi congiunti o del portiere dello stabile al momento del presunto tentativo di lettura del contatore.Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale addebitavano immediatamente gli importi fatturati soggetti a prescrizione agli utenti che avevano scelto come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria/postale o l’uso della carta di credito, talvolta ignorando l’istanza di prescrizione sollevata dagli utenti oppure comunicando loro il relativo rigetto soltanto in seguito. Considerando la gravità della pratica commerciale scorretta attuata dalle due società, l’Autorità ha sanzionato Enel Energia per 4 milioni di euro e Servizio Elettrico Nazionale per 3,5 milioni di euro, mentre ha irrogato a Eni gas e luce una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale, a causa del maggior numero di istanze di prescrizione rigettate in proporzione alle istanze presentate dai consumatori e della recidiva in tema di condotte scorrette relative alla prescrizione. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per effetto della delibera dell’Autorità, gli utenti interessati hanno diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di indebito conguaglio. L’Antitrust  ha ricevuto numerose  segnalazioni da parte di consumatori e associazioni di consumatori, nelle quali si lamentava il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale dei consumi di energia elettrica e gas da parte di ciascuno dei Professionisti, i quali avrebbero ingiustificatamente attribuito ai rispettivi utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori e, quindi, della fatturazione tardiva di consumi risalenti ad un periodo superiore al biennio, in ragione dei tentativi di lettura effettuati dal locale Distributore e non andati a buon fine. L’Autorità Antitrust ha irrogato la  sanzione  ad Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e luce, dopo aver “accertato l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori”. Le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore; ma i tentativi non erano documentati o addirittura smentiti.Le società del Gruppo Enel precisano di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa primaria e regolatoria di riferimento, riconoscendo il diritto dei consumatori ad ottenere la prescrizione delle fatture”.Le Società “si riservano sin d’ora ogni azione a propria tutela, confidando di poter dimostrare la piena legittimità e correttezza del proprio operato nelle successive fasi di giudizio”.Inoltre l’’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre dieci milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera attraverso TicketOne S.p.A., ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Secondo l’Antitrust TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera. Infine l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento di inottemperanza nei confronti di Sixthcontinent Europe S.r.l., accertando che la società ha violato il provvedimento cautelare del 25 febbraio 2020. Per questo ha irrogato nei suoi confronti una sanzione di 1 milione di euro. Il provvedimento cautelare disponeva la sospensione provvisoria di ogni attività diretta al blocco degli account dei consumatori aderenti, in assenza di puntuale specificazione delle motivazioni e contestuale rimborso di quanto versato e del corrispettivo delle altre utilità maturate. Il provvedimento cautelare ordinava alla società di sospendere ogni attività diretta a impedire e/o limitare e/o modificare l’utilizzo delle shopping card acquistate e pagate dagli aderenti secondo le modalità di attivazione e fruizione originariamente previste.L’Autorità ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria a Sixthcontinent Europe S.r.l. per aver reiterato le condotte rientranti nel perimetro dell’ordine di sospensione provvisoria disposto col provvedimento cautelare, con l’effetto di continuare a congelare indebitamente la possibilità per i consumatori di utilizzare i prodotti, gli importi e le altre utilità acquistate e/o conseguite sulla piattaforma, a fronte dell’obbligo degli utenti di proseguire a effettuare almeno un acquisto ogni mese sulla piattaforma, per mantenersi attivi e non perdere la possibilità di utilizzare i crediti fino a quel momento accumulati.

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