La ‘’Privacy’’ non ostacola le chiamate agli assistiti alla somministrazione della terza dose di vaccino ma occorre fornire agli interessati gli elementi informativi essenziali sulle caratteristiche del trattamento, contestualmente all’invio dell’invito alla vaccinazione.

 

dr. Pietro Cusati  (giurista-giornalista)

Roma , 7 novembre 2021. Dove finisce il diritto alla privacy e comincia la tutela dell’interesse della collettività? Vanno contemperati entrambi gli interessi e le esigenze,sono informazioni delicate e sensibili. Purtroppo l’emergenza legata  alla pandemia comprime qualche diritto che subisce delle limitazioni. In ogni caso le informazioni devono  essere gestite con la giusta cautela da chi si occupa dell’emergenza Covid. La priorità è quella  di tutelare in ogni caso  le persone che si trovano  in situazioni di sofferenza. Il rischio che si corre è la caccia all’untore. Il Garante per la Privacy , per agevolare il compito delle regioni ha  messo a loro disposizione un decalogo sul corretto trattamento dei dati nell’ambito delle azioni promozionali per la vaccinazione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto  ad alcune affermazioni di Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, secondo il quale la privacy limiterebbe la possibilità di chiamare e sollecitare gli assistiti alla somministrazione della terza dose di vaccino. Il Garante per la privacy ha ribadito che le iniziative volte a promuovere la vaccinazione siano realizzate attraverso gli operatori del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo, auspicabilmente, i medici di medicina generale, a cui è nota la situazione sanitaria degli assistiti, anche riguardo ad aspetti che sconsigliano la vaccinazione in assoluto o temporaneamente. Il Garante per la privacy ricorda  che, a tutela della riservatezza degli assistiti, le iniziative per promuovere e sollecitare la terza dose di vaccino, non possono avvenire attraverso altri organi o uffici amministrativi regionali o comunali. Nella realizzazione delle iniziative volte alla chiamata attiva degli assistiti che appartengono alle categorie dei soggetti cui rivolgere in via prioritaria la vaccinazione, l’Autorità Garante  ricorda la necessità di individuare modalità di trattamento dei dati personali degli interessati che, pur nel rispetto dell’esigenza di intervenire tempestivamente in considerazione del contesto emergenziale, rispettino i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali .Il Garante per la privacy ha  fornito da alcuni mesi specifiche indicazioni, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, per agevolare il compito delle regioni nell’offerta attiva alle categorie di assistiti. 1) Rispetto del diritto a non essere vaccinato. 2) Rispetto della condizione in cui versano i soggetti che per motivi di salute non possono essere vaccinati. 3) Rispetto del principio di liceità del trattamento, proponendo una soluzione operativa che veda coinvolti solo soggetti operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale che hanno in cura l’interessato, in luogo di enti amministrativi operanti sul territorio (es. comuni), in tal senso sarebbe auspicabile il coinvolgimento, tramite le aziende sanitarie, dei medici di medicina generale a cui è nota la situazione sanitaria degli assistiti anche relativamente ad aspetti che sconsigliano la vaccinazione in assoluto o temporaneamente. Al riguardo, si rappresenta che anche in altre campagne di sensibilizzazione alla vaccinazione di altre patologie (es HPV) e all’adesione a programmi di screening tumorali, le asl e i medici di medicina generale inviano ai propri assistiti che rientrano nella cosiddetta  popolazione target messaggi di sensibilizzazione e di invito a vaccinarsi o aderire alla campagna di screening. 4) Utilizzo dei Sistemi informativi regionali cui sono collegati i medici di medicina generale per l’accesso all’anagrafe nazionale vaccini, senza la creazione di nuove banche dati o di duplicazione di banche dati già esistenti. 5) Rispetto del principio minimizzazione dei dati trattati, favorendo soluzioni che prevedano che il medico di medicina generale possa rivolgere l’invito alla vaccinazione ai propri assistiti utilizzando l’indirizzo di posta ordinaria o elettronica o il numero di telefonia mobile detenuto dallo stesso. 6) Rispetto del principio di trasparenza, fornire agli interessati gli elementi informativi essenziali sulle caratteristiche del trattamento contestualmente all’invio dell’invito alla vaccinazione. 7) Rispetto del principio di limitazione delle finalità, il trattamento dei dati degli interessati deve essere limitato alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione. 8) Divieto della raccolta della motivazione della mancata vaccinazione rispettando il principio di non discriminazione, in virtù del quale deve essere garantito che non ci sia nessuna conseguenza pregiudizievole nei confronti dei soggetti che eventualmente non rispondano alla campagna di sensibilizzazione. 9) Divieto di comunicazione dei dati a terzi e di diffusione dei dati trattati nell’ambito della suddetta campagna di sensibilizzazione. 10) Rispetto del principio di integrità e riservatezza, assicurando l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a mitigare il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e di perdita o distruzione dei dati.

 

 

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