L’Antitrust ha irrogato la società Sky Italia S.r.l. una sanzione di un milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.

 

 

da Pietro Cusati

Un anno fa la società Sky Italia srl ha lasciato intendere erroneamente ai propri abbonati di poter continuare a vedere le partite del campionato di Serie A come accaduto nella precedente stagione,l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Sky Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.  L’Autorità ha accertato che Sky Italia, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo, nella primavera 2021 ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione.A seguito della conclusione della gara per l’assegnazione dei diritti televisivi in esclusiva di sette partite di Serie A per ciascuna giornata, Sky Italia era al corrente di non poter offrire il pacchetto Sky Calcio nella composizione precedente. Nonostante ciò, la società ha ugualmente fornito ai suoi clienti informazioni che non consentivano di comprendere l’effettivo contenuto dell’offerta relativa al pacchetto Sky Calcio per la stagione 2021/2022, lasciando trapelare la possibilità che l’offerta  potesse rimanere invariata rispetto al passato.Soltanto con una campagna terminata il 1° luglio 2021, i messaggi sulla nuova configurazione del pacchetto Calcio, diffusi da Sky Italia in comunicazioni individuali rivolte a tutti gli abbonati, sono risultati idonei a fornire puntuali ed efficaci informazioni sugli effettivi contenuti dell’offerta calcistica. Il cliente già abbonato ai servizi della società, e in particolare al pacchetto Calcio, è stato quindi orientato a mantenere il pacchetto in essere, nella prospettiva di poter usufruire della scontistica promessa per i mesi estivi ma anche, in seguito, di poter recedere senza penali. Le evidenze agli atti provano, secondo l’Antitrust ,l’esistenza di una pratica commerciale in violazione dell’articolo 21 del Codice del Consumo, posta in essere da Sky Italia S.r.l. attraverso la diffusione, sul proprio sito internet (https://www.sky.it) e tramite messaggi personalizzati ,mediante sms, comunicazioni personalizzate ed e-mail, di informazioni ingannevoli relativamente all’aggiudicazione dei diritti calcistici alla base del contenuto del pacchetto Sky Calcio, fruibile dai propri abbonati dalla stagione calcistica 2021-2022. La Società ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, ventilando la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come nella precedente stagione.  Sky non ha in alcun modo tenuto conto nelle proprie comunicazioni dell’esito della gara indetta dalla Lega Calcio per l’assegnazione dei diritti di trasmissione delle partite di calcio di serie A. I messaggi diffusi tra il 2 e il 6 maggio 2021, contrariamente a quanto sostenuto da Sky, oltre a informare i consumatori in merito all’azzeramento promozionale del costo del pacchetto Sky Calcio per il periodo estivo, rappresentavano anche una situazione di incertezza relativa al possesso dei diritti della Serie A che  non sussisteva.  Le affermazioni contenute nei messaggi in questione risultavano rassicuranti anche alla luce del fatto che in passato Sky aveva trasmesso sette partite di ogni giornata del torneo calcistico di Serie A. Di conseguenza il consumatore tifoso di calcio, in mancanza di informazioni chiare in relazione ai contenuti dell’offerta e in particolare alle novità riguardanti il numero di partite disponibili, sarebbe potuto facilmente cadere nell’errore di ritenere che Sky sarebbe stata in grado di garantito anche per il successivo campionato la visione della maggior parte delle partite.  Tale circostanza ha conseguentemente orientato i clienti Sky, già abbonati ai servizi della Società, e in particolare al pacchetto Calcio, a mantenere il pacchetto in essere, nella prospettiva di poter usufruire della scontistica promessa per i mesi estivi ma anche, successivamente, di poter recedere senza penali; lo stato di asserita incertezza veniva infatti compensato da informazioni che tendevano a rassicurare il cliente al fine di evitare la sua uscita dall’abbonamento Sky.  D’altra parte, contrariamente a quanto asserito dalla parte circa il momento storico in cui i messaggi sono stati inviati, nel periodo 2-6 maggio 2021, non rileva il fatto che i suddetti messaggi sono stati diffusi quando era ancora in corso il vecchio campionato di calcio, in quanto ciò non risulta incidere sul carattere ingannevole e fuorviante degli stessi, anche alla luce del fatto che non sono stati seguiti da tempestive comunicazioni individuali di senso contrario. Le informazioni che sono state precisate dal 14 maggio 2021, a seguito dell’assegnazione del “Pacchetto 2”, e quindi di tre partite a giornata in coesclusiva, non hanno riparato agli effetti generati dalla diffusione dei precedenti messaggi ingannevoli. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.  In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, in particolare della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della natura della pratica, che ha riguardato la diffusione di informazioni ingannevoli relativamente a contenuti di grande popolarità quali quelli relativi alle partite del campionato di calcio di serie A, che costituiscono un elemento trainante dell’intera offerta televisiva degli operatori di pay-tv in grado di diffonderli.

 

 

 

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