LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: IL 42% DELLE CONTROVERSIE GIACENTI IN CASSAZIONE E’ DI NATURA TRIBUTARIA. OGNI ANNO I RICORSI TRIBUTARI DECISI DALLA SUPREMA CORTE HANNO UN VALORE DI OLTRE NOVE MILIARDI DI EURO.

 

 

da Pietro Cusati (giurista – giornalista)

 

Dr. Pietro Cusati

Il 16 settembre 2022  è entrata in vigore la legge  31 agosto 2022 ,n. 130, , recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario. Il provvedimento, per far fronte agli impegni assunti dall’Italia con il PNRR, innova la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale. Tra le principali novità, la sanatoria delle controversie in Cassazione, l’introduzione del giudice unico per le liti fiscali entro i tremila Euro, l’onere della prova al fisco e la possibilità di ricorrere alle testimonianze scritte. La riforma ha introdotto un ruolo autonomo e professionale di magistrati tributari, ha istituito una sezione tributaria in Corte di Cassazione, ha affidato al giudice monocratico le liti di modico valore, ha rafforzato le opportunità di conciliazione giudiziale, ha previsto modifiche in tema di prova processuale. Per le controversie pendenti in Cassazione alla data del 15 luglio 2022, sono state consentite due possibilità di sanatoria. Se l’Agenzia delle Entrate è risultata integralmente soccombente nei due precedenti gradi di giudizio e il contenzioso ha un valore fino a 100 mila Euro, sarà possibile sanare pagando il 5%. Nelle cause in cui l’Agenzia delle Entrate è risultata anche solo parzialmente soccombente in uno dei due gradi di merito, la sanatoria potrà essere ottenuta pagando il 20%, purché il contenzioso abbia un valore fino a 50 mila euro. La Direzione della Giustizia Tributaria, in un’ottica di trasparenza, orientamento e garanzia nei confronti dell’utenza, ha realizzato la Carta dei servizi come documento di guida ai servizi di giustizia erogati dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ora denominate “Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado” a seguito dell’entrata in vigore ,in data 16 settembre 2022 , della legge n. 130, del 31 agosto 2022.L’obiettivo è quello di presentare in modo semplice e comprensibile i servizi offerti, indicando modalità, tempi, standard di efficienza e di qualità, risorse materiali e umane coinvolte, con l’intento di avvicinare l’utente all’amministrazione della giustizia tributaria al fine di creare i presupposti per un’interazione basata sui principi fondamentali:uguaglianza, per cui tutti gli utenti hanno gli stessi diritti;parità di trattamento, tra le diverse aree geografiche e tra le diverse categorie o fasce di utenti;continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi;obiettività e imparzialità nelle relazioni con gli utenti;diritto alla partecipazione dell’utente, nei casi previsti dalla legge, nonché efficienza ed efficacia del servizio erogato. La Carta, che è unica per tutte le sedi giudiziarie dislocate sul territorio nazionale, rappresenta il patto di efficienza e qualità finalizzato a consentire al contribuente che affronta il processo tributario di conoscere l’insieme dei servizi di giustizia che ha a disposizione e i relativi standard di erogazione, allo scopo di poter esercitare consapevolmente i propri diritti. Per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, le controversie di valore entro i tremila Euro affidate alle Corti di Giustizia tributaria di primo grado, saranno assegnate al giudice monocratico. Sono escluse dalla novità normativa le controversie di valore indeterminabile.

Nuove regole per le udienze a distanza, per i ricorsi notificati dal 1 settembre 2023. Giudici e personale amministrativo potranno operare da remoto. Nessun obbligo di notificare alle parti costituite l’istanza di udienza a distanza, che sarà invece depositata entro il termine per il deposito dei documenti ,20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione. La richiesta di trattazione a distanza dovrà essere formulata da tutte la parti costituite nel processo. Diversamente si applicherà la disciplina dell’udienza presso la sede delle Corti di Giustizia Tributaria.Si svolgeranno esclusivamente a distanza le pubbliche udienze della Corte in primo grado in composizione monocratica e quelle di trattazione dell’istanza cautelare, salva la possibilità per ciascuna parte di chiedere la partecipazione in presenza all’udienza. Dal 16 settembre 2022, per le controversie soggette a reclamo, la Corte di giustizia tributaria potrà formulare una proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza. In caso di conciliazione e perfezionamento del relativo processo verbale di conciliazione, le spese di giudizio saranno compensate, salvo diverso accordo tra le parti. Se la proposta non verrà accettata senza giustificato motivo da una delle parti, resteranno a suo carico le spese di lite aumentate del 50%, nel caso in cui all’esito della lite il riconoscimento delle sue pretese risulterà inferiore al contenuto della proposta. Il rigetto immotivato del reclamo del contribuente da parte del funzionario, potrebbe portare conseguenze negative per l’amministrazione. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata d’ufficio, la parte soccombente sopporterà tutte le spese del giudizio. La condanna potrà comportare la responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o rifiutato la proposta di mediazione. Spetterà all’amministrazione provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, mentre il contribuente dovrà dare la prova delle ragioni della richiesta di rimborso, che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. La decisione, basata sugli elementi di prova emersi dal giudizio si concluderà con l’annullamento, se la prova della fondatezza della pretesa manca, è contradditoria o è insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Dalla data di entrata in vigore della riforma, anche senza l’accordo delle parti, la Corte di giustizia Tributaria potrà ammettere la prova testimoniale scritta. Nel caso in cui, però, la pretesa tributaria sia fondata su verbali e atti facenti fede fino a querela di falso, la prova testimoniale sarà ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

 

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