CORTE COSTITUZIONALE: IL PARLAMENTO DEVE INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE SUI FONDI DI SOLIDARIETÀ COMUNALE.

da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)

 

 

 

 

 

 

 

La Consulta con la sentenza n.71,del 14 aprile 2023, ha deciso il ricorso proposto dalla Regione Liguria sui fondi di solidarietà comunale ed ha ritenuto che  il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all’autonomia finanziaria comunale, al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all’imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP, la cui esigenza è stata più volte rimarcata dalla Corte Costituzionale , non può che spettare al legislatore, chiamato però a intervenire «tempestivamente. All’interno del Fondo di solidarietà comunale, «in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione –», è stata progressivamente introdotta dal legislatore statale, in forma non coerente con il disegno costituzionale, «una componente
perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale,ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio» in vista del diverso obiettivo di «rimuovere gli squilibri territoriali» nell’erogazione di servizi sociali. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni in considerazione del
«ventaglio di soluzioni» idonee a rimediare al vulnus alla Costituzione prodotto dalle norme impugnate e dell’impossibilità di individuarne una costituzionalmente adeguata o obbligata.
La Corte ha, però, ritenuto opportuno rivolgere un deciso monito al legislatore per un urgente intervento di riforma, perché «una soluzione perequativa ibrida» non è coerente con l’art. 119 Cost.Infatti, «componenti perequative riconducibili al quinto comma» dell’art. 119 Cost. devono «trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni».Peraltro, si è osservato nella sentenza, «risulta palesemente contraddittorio che, a fronte di un vincolo di destinazione funzionale a garantire precisi LEP, la “sanzione” a carico dei comuni inadempienti possa poi consistere nella mera restituzione delle somme non impegnate»: questa soluzione, infatti, «non è in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate,beneficiare delle relative prestazioni».

 

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