RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Pietro Cusati

Prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% .

La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. In particolare,la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria,le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Tra le spese per le quali compete la detrazione,oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori,sono comprese le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse. Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Hanno diritto alla detrazione anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento,il coniuge,i parenti entro il terzo grado,gli affini entro il secondo grado. Chi si avvale  della detrazione IRPEF del 36%  non è più obbligato a inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, ma deve conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento n.149646/2011 del 2 novembre 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate :www.agenziaentrate.gov.it . Il contribuente deve invece inserire i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *