Le contraddizioni e gli errori della pubblica amministrazione

N.B.: Riceviamo e pubblichiamo una lunga lettera-considerazione del dr. Alberto De Marco in merito alle disfunzioni della pubblica amministrazione

 

di Alberto De Marco

 

ROMA – Dopo avere constatato che l’INPS di Salerno non aveva ricevuto alcuna comunicazione dell’approvazione dell’istanza, in data 21/11/2017, ho chiamato l’Ispettorato del Lavoro di Roma verso le ore 16.15 e sono riuscito a parlare con una delle due persone, la Segretaria, Signora Pascale Cristina; mentre per il Presidente, il Dott. Berardinelli non è stato possibile contattarlo, referenti per la suddetta problematica. La Signora Pascale dichiarava: che l’Ispettorato aveva ottemperato alla sua incombenza in data 30 maggio 2017 alle ore 16.32 attraverso la pec trasmessa alla Direzione Provinciale dell’INPS, ubicata in Via Amba Aradam, 5 – 00184 Roma. Pertanto mi sono attivato attraverso la Dott.ssa Iolanda Santoro dell’Ispettorato di Salerno, secondo la quale, l’Ispettorato di Roma aveva commesso l’errore perché la comunicazione doveva essere fatta direttamente all’INPS di Salerno, nel luogo della residenza dell’istante. La Dott.ssa Santoro, gentilmente coinvolgeva la Dott.ssa Filomena Genoino affinché sollecitasse l’INPS di Salerno a chiedere la documentazione dell’Ispettorato di Roma che non aveva mai ricevuto. Questo è quanto mi è stato riferito in un primo momento dalla Dott.ssa Iolanda Santoro e dalla Dott.ssa Filomena Genoino dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, come comunicazione verbale dell’INPS di Salerno, che ad onore del vero si è attivata con tempestività chiedendo all’Ispettorato di Roma il verbale dell’istanza. Infatti il giorno dopo, il sottoscritto l’ha appurato telefonicamente parlando ancora una volta con la Signora Pascale Cristina, che ha dichiarato: che in seguito a tale richiesta con la consapevolezza che l’Ispettorato di Roma aveva operato correttamente, avendo trasmesso quanto dovuto all’INPS provinciale di Roma, avevano pertanto trasmesso un messaggio all’INPS di Salerno nonché a quello di Roma comunicando che il problema doveva essere risolto tra i due Uffici dell’INPS. La situazione diventa ancora più paradossale qualche giorno dopo quando sono ritornato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno per avere informazioni relative all’operato dell’INPS di Salerno e di Roma. La Dott.ssa Filomena Genoino, mi riferiva la nuova versione dell’INPS di Salerno, che l’istanza del sottoscritto, era stata bocciata perché nel 2018 non avrebbe avuto l’età di 65 anni e 7 mesi in considerazione dell’aumento dell’età anagrafica per l’aspettativa di vita. Tutto ciò è assurdo perché come si evince dalla legge e come mi avevano preannunciato i due Funzionari dell’Ispettorato di Salerno: la Dott. Iolanda Santoro e la Dott.ssa Filomena Genoino, ancora prima dell’approvazione dell’istanza dell’Ispettorato di Roma, sicuramente avevo i requisiti previsti dalla legge, del 22 dicembre 2011 negli ottantaquattromesi, maturavo anche il requisito dell’età anagrafica dei 65 anni e quindi mi tranquillizzavano in forza della loro esperienza professionale, perché sarei stato uno dei primi, anche in considerazione del periodo nel quale avevo effettuato la mobilità. Per fare piena luce sulle eventuali inadempienze e incongruenze di queste Amministrazioni Pubbliche e per rivalersi degli eventuali danni per il ritardo nell’erogazione della pensione e per chiarire le incongruenze ultimamente rilevate indirettamente e verbalmente dalla dichiarazione della Dott.ssa Filomena Genoino che riportava quanto Le è stato riferito dall’INPS di Salerno, sono stato costretto prima di adire alle vie legali, ad attivarmi “in primis” a chiedere ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 il diritto di accesso ai documenti. Un altro importante motivo ha reso necessario inoltrare tale richiesta, è stato determinato dall’avere scoperto casualmente parlando con l’impiegata dei Fondi Telefonici, la Sig.ra Verga Maria Carmen dell’Ufficio dell’INPS di Salerno, che era stata inoltrata l’istanza per l’accoglimento dell’ottava salvaguardia con il mio nome, non soltanto abusivamente, ma anche erroneamente dal Patronato INAS di Salerno, qualche giorno prima di quella del sottoscritto. La legge infatti chiaramente precisava la competenza, che l’istanza doveva essere inviata nella città della sede di lavoro e della mobilità e con gli allegati, ciò che il Patronato non aveva fatto ed era stata pertanto l’istanza bocciata. Diversamente dall’operato del sottoscritto, che aveva inviato con raccomandata l’istanza all’Ispettorato di Roma, ed era stata correttamente approvata. Naturalmente avevo precisato in quell’occasione alla dipendente dei Fondi Telefonici dell’INPS di Salerno, che avevo consultato tre Patronati, ma non avevo dato incarico a nessuno di presentare l’istanza in quanto si basavano tutti sulle sue informazioni, che ignorava la legge e soprattutto il comma d, che come i Patronati manifestava di conoscere soltanto il comma a. Al riguardo la Sig.ra Verga, faceva ricerche in internet della suddetta legge e confidava tra l’altro al sottoscritto che aveva iniziato un corso dell’INPS di approfondimento della normativa e non l’aveva ancora ultimato. Questo episodio risale a diversi mesi fa ed era precedente all’approvazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, alla quale il sottoscritto ha presentato la sua unica istanza. Dopo avere constatato come ho precisato in precedenza che l’INPS di Salerno non aveva ricevuto il verbale dell’Ispettorato di Roma, poiché avevo altresì delle perplessità, con la Sig.ra Verga per quanto avevo constatato in precedenza in relazione all’ottava salvaguardia e al comma d, ho prenotato ed ho avuto un incontro con la suddetta il 27/02/2018, accompagnato da un testimone, il Dott. Salvatore Speziale. In quel consesso ho appurato ufficialmente, avendo acquisito due stampe, che la Sig.ra Verga aveva esaminato l’istanza del 20/02/2017, (che il sottoscritto non ha mai presentato, mentre quella del 22/02/2018, che realmente ha presentato in modo corretto e con gli allegati all’Ispettorato di Roma, come era prevedibile era stata approvata con Decreto dall’Ispettorato di Roma); ed aveva processato e respinto a novembre un’altra istanza che il sottoscritto non ha mai presentato. Anche perché aveva l’atto ufficiale dell’approvazione dell’Ispettorato di Roma ed era paradossale e ingiustificabile presentare un’altra istanza, e soprattutto fuori dai tempi previsti dall’ottava salvaguardia. La Sig.ra Verga dichiarava: “… che li aveva respinte in considerazione della circolare N. 11 dell’INPS del 26/01/2019, che prevedeva la decorrenza della pensione non successiva al 06/01/2019. Il sottoscritto ed il Commercialista, il Dott. Salvatore Speziale, avevano tempestivamente risposto, che le circolari non possono mai contrastare le leggi. Nella fattispecie comma 214, lettera d) : lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c), d), delle legge 27 dicembre 2013,  n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro)….”. Un altro mistero irrisolto, ci chiediamo, perché l’INPS di Salerno che nel mese di novembre non aveva ricevuto ancora il verbale dell’Ispettorato di Roma, attraverso la Sig.ra Verga, riesaminava una nuova istanza, che il sottoscritto, come ha precedentemente precisato, non aveva mai presentato e non dava risposte esaustive sul ricevimento del verbale del Decreto di approvazione da parte dell’Ispettorato di Roma. Il sottoscritto, ha fatto presente alla Sig,ra Verga, che questa informazione, era importante per il sottoscritto, in quanto l’ottava salvaguardia prevede altresì : …“ L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC; abbiamo a tale proposito certezza che ciò non è avvenuto. Quando il sottoscritto ha fatto presente, che avrebbe potuto personalmente o attraverso il suo legale, presentare una richiesta scritta, in riferimento alla legge 241 sulla Trasparenza per rivendicare una risposta adeguata al riguardo. La Sig,ra Verga, visibilmente arrabbiata, ha affermato che molto probabilmente ad una tale richiesta, non avrebbero ritenuto indispensabile dare una risposta  e qualora non avessi  cambiato argomento, si sarebbe allontanata dal suo Ufficio. L’ho assecondata, pertanto, proponendomi di attivarmi successivamente nelle sedi adeguate. Oggi ritengo precipuo per dipanare ogni forma di omertà e rendere palesi gli errori anche di Uffici diversi e per garantire il rispetto della legge, anche da parte della pubblica amministrazione, nonché dei poteri forti, ho presentato con la pec e con la firma digitale la richiesta della Legge 241 sulla Trasparenza con domande diverse all’Ispettorato Territoriale di Roma; all’INPS provinciale di Roma e all’INPS provinciale di Salerno.  In seguito a tali richieste ho avuto ulteriori prove delle contraddizioni, degli errori e soprattutto dell’esistenza dei presupposti per l’eventuale denuncia per la reiterata omissione del reato di omissione di atti di Ufficio, (art. 328 c.p.) da parte della Direzione Provinciale dell’INPS di Roma, nonché degli errori da parte dell’Ispettorato Provinciale di Roma e soprattutto degli errori gravissimi e ripetuti da parte dell’Ufficio dei Fondi Telefonici della Direzione Provinciale di Salerno, che ha tre volte analizzato la stessa domanda del 20 febbraio che il sottoscritto non hai presentato e che non aveva neanche il diritto di potere analizzare, perché come prevede la legge era di competenza dell’Ispettorato Provinciale di Roma, diversamente ha ignorato il Decreto dell’Ispettorato Provinciale di Roma, del quale dovevano essere verificati i requisiti previsti dalla legge del 22 dicembre 2011, precedenti alla legge Fornero, che naturalmente sussistevano. Abbiamo le prove che avevano questi documenti ma sono stati volutamente e reiteratamente ignorati. Si fa presente che in considerazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/12/2016: “…. In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni … “.  Questa operazione che deve essere effettuata tempestivamente non è mai avvenuta. Pertanto il sottoscritto dopo avere inoltrato la domanda di pensione il 24/07/2019 per ottenere l’erogazione della pensione dal 01/ 09/2019, si attiverà per tutti gli errori perpetrati dalle suddette amministrazioni ad espletare nei confronti della Direzione Provinciale dell’INPS di Salerno: lettera di messa in mora, di decreto ingiuntivo e di precetto, chiedendo al Giudice l’esecutorietà del pignoramento, se ancora inadempiente. Inoltrando altresì le denunce penali per i reati di rifiuto di atti d’ufficio e di omissione di atti d’ufficio, sono disciplinati dall’art. 328 del codice penale. Ci si attiverà altresì per tutte le altre inadempienze. L’INPS come tutte le Amministrazioni pubbliche devono rispettare la Costituzione, soprattutto l’art. 3 : “…Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali …”, nonché le leggi in vigore nel nostro “Bel Paese”. Per queste gravi adempienze delle suindicate Amministrazioni, si coinvolgerà anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha funzione di coordinamento e di vigilanza di questi Uffici, al fine di riportare il rispetto della legalità anche in queste Amministrazioni dove avviene di tutto. Nei giorni scorsi mentre ero presso la sede della Direzione Provinciale dell’INPS di Salerno, ho sentito un esponente della Direzione Provinciale, che redarguiva i vigilanti che prestavano servizio, perché da tempo gli Uffici dell’INPS per i quali si poteva accedere soltanto dietro appuntamento con una prenotazione, pullulavano di utenti “privilegiati” senza autorizzazioni, quindi il personale di questi Uffici lavoravano comunque, ma non risultava ai fini della produttività. La Responsabile certamente non si preoccupava della causa … che determinava questi favoritismi e soprattutto dei cittadini che venivano lesi, quelli che naturalmente rispettavano le regole e dovevano attendere tempi maggiori per potere accedere agli Uffici. Recentemente dopo avere appurato attraverso l’istanza della legge 241, degli errori anche di particolare complessità a danno di mia moglie, Docente di Lettere della scuola secondaria di I grado, sono riuscito a farli risolvere bonariamente, senza l’intervento legale, coinvolgendo il Ministro della Pubblica Istruzione, il Dott. Marco Bussetti; il Primo Dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, il Dott. Di Stasi; il Responsabile dell’Ufficio Pensioni del Provveditorato di Roma, il Dott. D’Aniello e la Responsabile dell’Ufficio Pensione del Provveditorato di Salerno, la Dott.ssa Schiavo; che all’unisono si sono impegnati per risolvere con tempestività le problematicità segnalate. Diversamente all’Ufficio dell’Inpdap di Salerno, che è ancora operante in Via Lanzalone, per le fattispecie che mi riguardano, i solleciti fatti da anni dei ricongiungimenti dei contributi dei servizi prestati presso la pubblica amministrazione, continuano a non essere annoverati, come del resto la Direzione Provinciale dell’INPS di Salerno non rimedia ai propri errori.

 

 

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