PIETRO CUSATI
ROMA – ll nuovo modello di autodichiarazione , dopo le nuove norme , contenute nell’ultimo decreto del Governo, chiede ai cittadini la motivazione specifica che li ha portati fuori dalle mura domestiche. Nel modulo andrà indicato l’indirizzo di partenza e l’indirizzo di arrivo, relativo al luogo in cui il cittadino si sta recando per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza”, “situazioni di necessità”, “motivi di salute”.
Bisognerà non solo scegliere una di queste motivazioni ma anche dare qualche dettaglio in più, indicando dove si lavora, per fare un esempio, o il fatto che si deve effettuare una visita medica.
Più chiarezza è richiesta, anche per chi si muove per motivi di solidarietà, come i tanti volontari. Nel nuovo modello di autodichiarazione c’è anche: “esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità”. Analogo discorso è per chi si sposta perché chiamato ad assistere un disabile, non necessariamente componente della sua famiglia, o un congiunto che per altri motivi ha bisogno di aiuto. Quanti familiari fanno la spesa o portano i farmaci alle persone più anziane per evitare loro contatti con l’esterno? Tuttavia le possibilità potrebbero non esaurirsi nella casistica indicata dal nuovo modello, tanto che si lascia la possibilità di indicare anche “altri motivi particolari”.La domanda sorge spontanea cerchiamo di semplificare la vita dei cittadini contro il nemico invisibile. Evitiamo ,almeno in questo periodo l’accanimento burocratico,perché per ogni dpcm e ordinanza regionale un modello di autodichiarazione? Bastava uno solo,FATTO BENE !
A che serve chiedere di essere a conoscenza dei numerosi decreti e ordinanze dal momento che in Italia nessun cittadino non può invocare DI NON CONOSCERE LA LEGGE?
Si confonde l’autodichiarazione con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Come spesso succede nel modello sono richieste cose superflue ma mancano le cose fondamentali ,il richiamo espresso alle uniche specifiche norme di legge che l’art. 48 del DPR n.445/2000 impone che vengano inserite.
E’ notorio che i famigerati artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 prevedono l’autocertificazione esclusivamente per dimostrare STATI, QUALITA’ e FATTI (l’art.46 ne prevede addirittura una elencazione tassativa). Quale è il motivo di chiedere che l’autocertificazione per il COVID 19 contenga anche la dichiarazione:
– di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
– di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Campania e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti (indicare quale???);
– di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19???
non solo esula dai contenuti che per il DPR 445/2000 l’autocertificazione deve avere .non trattandosi all’evidenza di dichiarare STATI, QUALITA’ e FATTI, ma di dichiarare la CONOSCENZA di testi normativi e di provvedimenti , ma è superfluo! Se per ipotesi il dichiarante per sua negligenza non fosse a conoscenza dei citati decreti e ordinanze ,in ogni caso ne risponde delle violazioni ed è soggetto alle relative sanzioni.
Dunque, a che pro la previsione di una tale ammissione di conoscenza di decreti e ordinanze?
Soltanto l’atto di notorietà di cui parla l’art.47 del DPR 445/2000 ,sempre riguardante STATI, QUALITA’ e FATTI, può essere sostituito da autocertificazione e deve essere sottoscritto ,ai sensi dell’art.38,terzo comma DPR 445/200, dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale.
Infine, va rilevato che, secondo quanto dispone l’art.48 del DPR 445/2000:
– gli interessati hanno FACOLTA’ di utilizzare i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive predisposti dalle singole amministrazioni, nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni sono tenute ad inserire il richiamo alle sanzioni penali, previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Infine, ai sensi del DPR 445/2000, non vi è un obbligo di avvalersi del modulo predisposto dall’amministrazione,nel modello per l’autocertificazione COVID 19 manca espressamente il richiamo alle uniche specifiche norme di legge che l’art.48 DPR 445/200 impone che vengano inserite.
SEMPLIFICHIAMO LA VITA DEI CITTADINI CONTRO IL NEMICO INVISIBILE!
ACCANIMENTO TERAPEUTICO E BUROCRATICO NEI CONTINUI CAMBIAMENTI DEI MODULI PER L’AUTODICHIARAZIONE PER IL COVID 19 ?
Per ogni dpcm e ordinanza regionale un modello di autodichiarazione? Bastava uno solo,FATTO BENE !
A che serve chiedere di essere a conoscenza dei numerosi decreti e ordinanze dal momento che in Italia nessun cittadino non può invocare DI NON CONOSCERE LA LEGGE?
Si confonde l’autodichiarazione con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Come spesso succede nel modello sono richieste cose superflue ma mancano le cose fondamentali ,il richiamo espresso alle uniche specifiche norme di legge che l’art. 48 del DPR n.445/2000 impone che
vengano inserite.
Aspettiamo con ansia il prossimo modulo di autodichiarazione.